Lega per l'Abolizione della Caccia in Veneto

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LA LAC (Lega per l´Abolizione della Caccia)

13 Novembre 2016

La LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia) é nata il 18 novembre 1978. L’obiettivo che si propone é l’instaurazione di un corretto rapporto tra l’uomo e la natura, in cui l’uomo sia parte della natura stessa; in questa visione, la caccia nei paesi sviluppati – dove non risponde a ragioni di sussistenza – é un mero atto di distruzione. Essa va rifiutata e combattuta non solo per motivi ecologici, ma anche per motivazioni di carattere etico, legate alla sofferenza degli animali: nessuno nega che gli animali soffrano, ma troppo spesso questa coscienza viene rimossa in nome di pretesti “ludici”.

La LAC, dunque, occupa una posizione intermedia tra le associazioni protezionistiche e quelle zoofile e i suoi interessi sono molteplici: dalla caccia agli zoo e ala strage degli animali da pelliccia, dal tiro al piccione, alla corrida e al circo, oltre che alle balene e al randagismo; come prevede l’art. 2 del suo Statuto “…ha lo scopo di promuovere l’abolizione della caccia, la difesa della fauna e la conservazione e il ripristino dell’ambiente”: infatti si occupa anche di problemi di tutela ambientale quali l’ inquinamento atmosferico, la difesa del suolo, gli incendi boschivi o i parchi e le riserve naturali.

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LEGGE 11 febbraio 1992, n.157

13 Novembre 2016

INDICE

Art 1. Fauna selvatica

Art 2. Oggetto della tutela.

Art 3. Divieto di uccellagione.

Art 4. Cattura temporanea e inanellamento. 

Art 5. Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi.

Art 6. Tassidermia.  

Art 7. Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Art 8. Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

Art 9. Funzioni amministrative.

Art 10. Piani faunistico-venatoria.

Art 11. Zona faunistica delle Alpi.

Art 12. Esercizio dell’attività venatoria.

Art 13. Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria.  

Art 14. Gestione programmata della caccia. 

Art 15. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia. 

Art 16. Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.  

Art 17. Allevamenti. 

Art 18. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

Art 19. Controllo della fauna selvatica.  

Art 20. Introduzione di fauna selvatica dall’estero.

Art 21. Divieti.

Art 22. Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all’esercizio venatorio.

Art 23. Tasse di concessione regionale.

Art 24. Fondo presso il Ministero del tesoro.

Art 25. Fondo di garanzia per le vittime della caccia.  

Art 26. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria.

Art 27. Vigilanza venatoria.

Art 28. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.  

Art 29. Agenti dipendenti degli enti locali. 

Art 30. Sanzioni penali.

Art 31. Sanzioni amministrative.  

Art 32. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell’esercizio.

Art 33. Rapporti sull’attività di vigilanza.

Art 34. Associazioni venatorie. 

Art 35. Relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art 36. Disposizioni transitorie.

Art 37. Disposizioni finali.  

Art 1. Fauna selvatica – 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad esaminare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, nr. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all’articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all’elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d’intesa, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e il Ministro dell’ambiente.

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NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

13 Novembre 2016

INDICE

 TITOLO I

Disposizioni generali 

Art. 1 – Finalità.

Art. 2 – Funzioni amministrative.

Art. 3 – Commissioni per la pianificazione faunistico-venatoria.

Art. 4 – Cattura temporanea e inanellamento.

Art. 5 – Soccorso della fauna selvatica in difficoltà.

Art. 6 – Centri sperimentali.

Art. 7 – Tassidermia ed imbalsamazione.

Art. 8 – Pianificazione faunistico-venatoria regionale.

Art. 9 – Piani faunistico-venatori provinciali.

 

TITOLO II

Istituti di tutela della fauna e dell’ambiente

 

Art. 10 – Oasi di protezione.

Art. 11 – Zone di ripopolamento e cattura.

Art. 12 – Costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

Art. 13 – Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

 

TITOLO III

Norme per il prelievo venatorio

 

Art. 14 – Esercizio dell’attività venatoria.

Art. 15 – Abilitazione.

Art. 16 – Calendario venatorio.

Art. 17 – Controllo della fauna selvatica.

Art. 18 – Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.

Art. 19 – Esercizio della caccia in forma esclusiva.

Art. 20 – Esercizio venatorio da appostamento.

Art. 21 – Ambiti territoriali di caccia.

Art. 22 – Iscrizione all’Ambito.

Art. 23 – Zona faunistica delle Alpi.

Art. 24 – Comprensori Alpini.

Art. 25 – Territorio lagunare e vallivo.

Art. 26 – Aree contigue a parco.

Art. 27 – Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.

Art. 28 – Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività

venatoria.

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PROGETTO BOCCONI AVVELENATI

13 Novembre 2016

La LAC e UNA (Uomo Natura Animali) quest’anno hanno raccolto le segnalazioni di bocconi avvelenati ed hanno aiutato i proprietari dei numerosi animali che ne sono caduti vittime, nelle pratiche legali.

Ricordiamo che:
L’articolo 638 del codice penale “Uccisione o danneggiamento di animali altrui” punisce chi uccide o chi rende inservibili, deteriora o avvelena gli animali che appartengono ai privati.
L’articolo 727 del codice penale “Maltrattamento di animali” punisce anche chi causa la morte per avvelenamento di essi, mentre le legge sulla caccia punisce penalmente chi utilizza bocconi avvelenati.

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CHI VIGILA SUL RISPETTO DELLE LEGGI SULLA CACCIA?

13 Novembre 2016

La vigilanza sull’applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardie di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie.
Il cittadino può denunciare gli illeciti penali e amministrativi a ciascuno dei corpi sopra indicati.

Giova ricordare che l’art. 361 del codice penale “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” punisce il pubblico ufficiale, come il carabiniere, la guardia provinciale, il forestale, il finanziere, la guardia venatoria, il vigile urbano, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell’esrcizio o a causa delle sue funzioni, come ad esempio i reati sulla caccia denunciati a loro dai cittadini.

Il cittadino deve quindi pretendere che le suddette autorità intervengano, ricevano la denuncia e denuncino alla Magistratura i reati commessi dai cacciatori.

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