La vigilanza sull’applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardie di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie.
Il cittadino può denunciare gli illeciti penali e amministrativi a ciascuno dei corpi sopra indicati.
Giova ricordare che l’art. 361 del codice penale “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” punisce il pubblico ufficiale, come il carabiniere, la guardia provinciale, il forestale, il finanziere, la guardia venatoria, il vigile urbano, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell’esrcizio o a causa delle sue funzioni, come ad esempio i reati sulla caccia denunciati a loro dai cittadini.
Il cittadino deve quindi pretendere che le suddette autorità intervengano, ricevano la denuncia e denuncino alla Magistratura i reati commessi dai cacciatori.