Scegliere la giusta alimentazione per il proprio gatto non è sempre facile. In particolare se soffre di qualche allergia o la sua salute non è delle migliori. Ecco una serie di consigli per acquistare le migliori crocchette per il proprio gatto.
[Leggi di più…]L’importanza del collare per il tuo cane e le tipologie disponibili sul mercato
Il collare è un elemento indispensabile per tenere sotto controllo il tuo cane durante le passeggiate ed evitare possibili incidenti o allontanamenti improvvisi da parte sua. È anche, però, un accessorio che va’ scelto con cura.
Il collare deve essere adatto innanzitutto alla taglia e tipologia di cane: più il cane è di grossa taglia e più il collare dovrà essere robusto, per evitare che possa rompersi con facilità. Il collare non deve essere troppo stretto ne’ troppo largo (tra il collare e il collo dell’animale deve rimanere uno spazio di almeno 2 dita) e deve essere soprattutto comodo per non recare lesioni al collo del tuo amico a 4 zampe. Sarebbe bene abituare il tuo animale a indossare il collare fin da cucciolo, stabilendo così fin da subito una connessione con il padrone che dovrà accompagnarlo nelle svariate passeggiate.
LA LAC (Lega per l´Abolizione della Caccia)
La LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia) é nata il 18 novembre 1978. L’obiettivo che si propone é l’instaurazione di un corretto rapporto tra l’uomo e la natura, in cui l’uomo sia parte della natura stessa; in questa visione, la caccia nei paesi sviluppati – dove non risponde a ragioni di sussistenza – é un mero atto di distruzione. Essa va rifiutata e combattuta non solo per motivi ecologici, ma anche per motivazioni di carattere etico, legate alla sofferenza degli animali: nessuno nega che gli animali soffrano, ma troppo spesso questa coscienza viene rimossa in nome di pretesti “ludici”.
La LAC, dunque, occupa una posizione intermedia tra le associazioni protezionistiche e quelle zoofile e i suoi interessi sono molteplici: dalla caccia agli zoo e ala strage degli animali da pelliccia, dal tiro al piccione, alla corrida e al circo, oltre che alle balene e al randagismo; come prevede l’art. 2 del suo Statuto “…ha lo scopo di promuovere l’abolizione della caccia, la difesa della fauna e la conservazione e il ripristino dell’ambiente”: infatti si occupa anche di problemi di tutela ambientale quali l’ inquinamento atmosferico, la difesa del suolo, gli incendi boschivi o i parchi e le riserve naturali.
LEGGE 11 febbraio 1992, n.157
INDICE
Art 1. Fauna selvatica
Art 2. Oggetto della tutela.
Art 3. Divieto di uccellagione.
Art 4. Cattura temporanea e inanellamento.
Art 5. Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi.
Art 6. Tassidermia.
Art 7. Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Art 8. Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
Art 9. Funzioni amministrative.
Art 10. Piani faunistico-venatoria.
Art 11. Zona faunistica delle Alpi.
Art 12. Esercizio dell’attività venatoria.
Art 13. Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria.
Art 14. Gestione programmata della caccia.
Art 15. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.
Art 16. Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.
Art 17. Allevamenti.
Art 18. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.
Art 19. Controllo della fauna selvatica.
Art 20. Introduzione di fauna selvatica dall’estero.
Art 21. Divieti.
Art 22. Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all’esercizio venatorio.
Art 23. Tasse di concessione regionale.
Art 24. Fondo presso il Ministero del tesoro.
Art 25. Fondo di garanzia per le vittime della caccia.
Art 26. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria.
Art 27. Vigilanza venatoria.
Art 28. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.
Art 29. Agenti dipendenti degli enti locali.
Art 30. Sanzioni penali.
Art 31. Sanzioni amministrative.
Art 32. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell’esercizio.
Art 33. Rapporti sull’attività di vigilanza.
Art 34. Associazioni venatorie.
Art 35. Relazione sullo stato di attuazione della legge.
Art 36. Disposizioni transitorie.
Art 37. Disposizioni finali.
Art 1. Fauna selvatica – 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad esaminare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, nr. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all’articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all’elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d’intesa, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e il Ministro dell’ambiente.
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO
INDICE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 – Finalità.
Art. 2 – Funzioni amministrative.
Art. 3 – Commissioni per la pianificazione faunistico-venatoria.
Art. 4 – Cattura temporanea e inanellamento.
Art. 5 – Soccorso della fauna selvatica in difficoltà.
Art. 6 – Centri sperimentali.
Art. 7 – Tassidermia ed imbalsamazione.
Art. 8 – Pianificazione faunistico-venatoria regionale.
Art. 9 – Piani faunistico-venatori provinciali.
TITOLO II
Istituti di tutela della fauna e dell’ambiente
Art. 10 – Oasi di protezione.
Art. 11 – Zone di ripopolamento e cattura.
Art. 12 – Costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
Art. 13 – Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
TITOLO III
Norme per il prelievo venatorio
Art. 14 – Esercizio dell’attività venatoria.
Art. 15 – Abilitazione.
Art. 16 – Calendario venatorio.
Art. 17 – Controllo della fauna selvatica.
Art. 18 – Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.
Art. 19 – Esercizio della caccia in forma esclusiva.
Art. 20 – Esercizio venatorio da appostamento.
Art. 21 – Ambiti territoriali di caccia.
Art. 22 – Iscrizione all’Ambito.
Art. 23 – Zona faunistica delle Alpi.
Art. 24 – Comprensori Alpini.
Art. 25 – Territorio lagunare e vallivo.
Art. 26 – Aree contigue a parco.
Art. 27 – Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.
Art. 28 – Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività
venatoria.