INDICE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art.
1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell'osservanza
dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n.
157 e delle direttive 79/409/CEE, del Consiglio del 2
aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio
1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991,
con i relativi allegati, concernenti la conservazione
degli uccelli selvatici, della Convenzione di Parigi del
18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre
1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19
settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981,
n. 503, tutela la fauna selvatica in base ad una
razionale programmazione del territorio e delle risorse
naturali ed ambientali e disciplina il prelievo
venatorio, in modo da non contrastare con l'esigenza di
conservazione della fauna selvatica e da non arrecare
danno alle produzione agricole.
2. La Regione, a tal fine, adotta le
misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento
delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la
conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze
produttive agricole. Promuove ed attua studi
sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune
iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze
ecologiche e biologiche del settore.
3. In attuazione delle direttive
79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo
le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di
protezione finalizzate al mantenimento e alla
sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli
habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si
provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla
creazione di biotopi. Tali attività concernono
particolarmente e prioritariamente le specie elencate
nell'allegato I delle citate direttive.
Art.
2 - Funzioni amministrative.
1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di
coordinamento ai fini della pianificazione
faunistico-venatoria e svolge i compiti di orientamento
e di controllo previsti dalla presente legge.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative assegnate loro dalla
legge n. 157/1992 e quelle delegate dalla presente
legge.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto
regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in
ordine all'esercizio delle funzioni delegate. In caso di
accertato inadempimento o di inosservanza delle
direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale
diffida, può sostituirsi alla Provincia nel compimento
dell'atto o promuovere l'adozione del provvedimento di
revoca.
4. La Regione e le Province, nell'espletamento delle rispettive funzioni,
si avvalgono dell'Istituto nazionale della fauna
selvatica (INFS), quale organo scientifico e tecnico di
ricerca e consulenza; possono altresì avvalersi della
collaborazione di enti e di istituti specializzati di
ricerca nonchè delle associazioni venatorie e di
protezione ambientale riconosciute e delle
organizzazioni professionali agricole.
Art.
3 - Commissioni per la pianificazione
faunistico-venatoria.
1. Per lo svolgimento delle funzioni relative ai piani
faunistico-venatori, ai programmi d'intervento ed alle
iniziative di coordinamento e di controllo, la Regione
si avvale altresì della consulenza della Commissione
faunistico-venatoria regionale, nominata dal Presidente
della Giunta regionale e composta da:
a) l'assessore regionale competente o da
un suo delegato, che la presiede;
b) gli assessori provinciali competenti in
materia;
c) tre rappresentanti delle associazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello regionale;
d) un rappresentante per ogni associazione
venatoria riconosciuta ai sensi dell'articolo 34 della
legge n. 157/1992, esistente nella Regione;
e) quattro rappresentanti delle
associazioni di protezione ambientale riconosciute dal
Ministero dell'ambiente, maggiormente rappresentative a
livello regionale;
f) un rappresentante designato
dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);
g) un esperto per la zona faunistica delle
Alpi;
h) un esperto per il territorio lagunare e
vallivo;
i) il dirigente del dipartimento
regionale competente.
2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 compete, per ogni
seduta, l'indennità prevista dall'articolo
187 della legge regionale 10 giugno 1991, n.
12.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, ogni Provincia si avvale altresì
della consulenza della Commissione faunistico-venatoria
provinciale nominata dal Presidente della Provincia e
composta da:
a) l'assessore provinciale competente o un
suo delegato che la presiede;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello provinciale;
c) un rappresentante per ogni associazione
venatoria riconosciuta esistente nella Provincia;
d) tre rappresentanti delle associazioni
di protezione ambientale riconosciute maggiormente
rappresentative a livello provinciale;
e) un rappresentante dell'Ente nazionale
per la cinofilia italiana (ENCI);
f) un esperto per il territorio
delle Alpi e uno per il territorio lagunare e vallivo,
per le Province che comprendano tali territori;
g) il dirigente della struttura
competente.
4. Le Commissioni regionale e provinciali durano in carica cinque anni. Con
i provvedimenti di nomina dei membri effettivi, sono
nominati anche i supplenti ed i segretari scelti tra i
dipendenti delle competenti strutture delle rispettive
amministrazioni.
Art.
4 - Cattura temporanea e inanellamento.
1. A norma dell'articolo 3 della legge n. 157/1992, sono vietati in tutto
il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di
cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonchè il
prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su parere dell'INFS, può
autorizzare gli istituti scientifici delle Università e
del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di
storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e
ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di
mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e
piccoli nati.
3. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, sentito l'INFS,
autorizzare persone che abbiano partecipato a specifico
corso di istruzione, organizzato dal predetto Istituto e
che abbiano superato il relativo esame finale, a
svolgere attività di cattura temporanea per l'inanellamento
degli uccelli per scopi di ricerca scientifica. Tale
attività è organizzata e coordinata sul territorio
regionale dall'INFS. I dipendenti di detto Istituto
operano sul territorio regionale senza l'autorizzazione
di cui al presente comma, dovendo comunque segnalare
preventivamente alla Provincia competente per territorio
le località, i giorni e gli orari in cui svolgono le
operazioni di cattura ed inanellamento.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono svolgersi anche in tempi e
luoghi vietati all'attività venatoria.
5. La Giunta regionale a partire dalla stagione venatoria 1994/1995 sentito
l'INFS, può con provvedimento motivato autorizzare le
Province che ne facciano richiesta a gestire impianti di
cattura in numero limitato per assicurare un servizio
diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di
richiami vivi per la caccia da appostamento. Per la
gestione di impianti di cattura autorizzati, le Province
si avvalgono di personale qualificato e valutato idoneo
dall'INFS. La cattura per cessione a fini di richiamo è
consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4
dell'articolo 4 della legge n. 157/1992.
6. Il personale incaricato dalle Province alle attività di cui al comma 5,
applica agli animali anelli inamovibili forniti dalle
Province stesse; gli anelli riportano la sigla della
Provincia ed un codice progressivo alfanumerico. Gli
animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri
di raccolta istituiti dalla Provincia e le relative
operazioni sono annotate in un registro fornito dalla
Provincia medesima.
7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne facciano
richiesta alla Provincia, gli animali inanellati nel
rispetto dei limiti indicati nel comma 2, articolo 5
della legge n. 157/1992.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro
presentazione alla Provincia del richiamo morto munito
di anello inamovibile, secondo modalità da stabilirsi
dalla Provincia stessa.
9. E' vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante
anello inamovibile applicato ai sensi del comma 6.
10.
E'
fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene
uccelli inanellati di darne notizie all'INFS, o al
Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale
provvede ad informare l'Istituto.
11.
E'
fatto divieto di vendere a privati e detenere da parte
di questi reti da uccellagione; è altresì vietato
produrre, vendere, detenere trappole per la fauna
selvatica.
12. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispone una relazione
sull'applicazione della presente legge, sulle
osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza
delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il
Ministero competente alla Commissione delle Comunità
europee, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del
Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.
Art.
5 - Centro provinciale di prima accoglienza per
fauna selvatica in difficoltà.
1.
Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti,
feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione
alla provincia competente per territorio entro 24 ore,
la quale decide gli interventi necessari.
2.
Ai fini di cui al comma 1 è istituito da
ciascuna provincia il centro provinciale di prima
accoglienza fauna selvatica in difficoltà con i
seguenti compiti:
a)
prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e
pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in
difficoltà;
b)
liberazione della stessa, ove non necessiti di
riabilitazione;
c)
detenzione e riproduzione in cattività o allo
stato naturale di soggetti appartenenti a particolari
specie di cui non è stata possibile la riabilitazione
al volo;
d)
raccolta di tutti i dati e documentazione, anche
con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari
pervenuti presso ciascun centro provinciale;
3.
Ulteriori criteri e modalità per il
funzionamento dei centri di cui al comma 2, nonché la
dotazione organica degli stessi è stabilita con proprio
provvedimento da ciascuna provincia.
4.
Le province sono autorizzate ad affidare la
gestione dei centri di cui al comma 2 ad organismi
pubblici e privati terzi. ([i])
Art.
6 - Centri sperimentali.
1. La Giunta regionale, sentito l'INFS, d'intesa con le Province
interessate, è autorizzata ad istituire per le finalità
di studio, di tutela, ed incremento della fauna
selvatica presente nel territorio regionale, in rapporto
all'ambiente, centri faunistici sperimentali nella zona
faunistica delle Alpi, e nel territorio lagunare e
vallivo, affidandone la gestione alle Province
territorialmente interessate.
Art.
7 - Tassidermia ed imbalsamazione.
1. Per la disciplina dell'attività di
tassidermia ed imbalsamazione la detenzione o il
possesso di preparazioni tassidermiche e trofei si
rinvia al regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3.
2. L'autorizzazione, di cui all'articolo 1 del regolamento regionale n.
3/1991, è sospesa da tre a sei mesi, nel caso in cui
l'imbalsamatore non ottemperi agli obblighi previsti dal
medesimo regolamento. Il Presidente della Provincia
revoca l'autorizzazione nei casi di inadempienza alle
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della
legge n. 157/1992.
Art.
8 - Pianificazione faunistico-venatoria regionale. ([ii])
1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT,
compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone
umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone
montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i
ghiacciai, è soggetto a pianificazione
faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene
alle specie carnivore, alla conservazione delle
effettive capacità riproduttive e al contenimento
naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al
conseguimento della densità ottimale e alla sua
conservazione mediante la riqualificazione delle risorse
ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di
attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui
al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992,
dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha
validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea
cartografia, attua la pianificazione
faunistico-venatoria mediante il coordinamento nonchè,
ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli
interessi ambientali e di ogni altro interesse
regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9 e
determina i criteri per l'individuazione dei territori
da destinare alla costituzione di aziende
faunistico-venatorie e di aziende
agri-turistico-venatorie e di centri privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della
legge n. 157/1992.
3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione
faunistico-venatoria, è destinato, per una quota non
inferiore al 21 per cento e non superiore al 30 per
cento, a protezione della fauna selvatica, fatta
eccezione per il territorio della zona faunistica delle
Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale
dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono
compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività
venatoria anche per effetto di altre leggi o
disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per
cento può essere destinata all'istituzione di aziende
faunistico-venatorie, di aziende
agri-turistico-venatorie e di centri privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
4. Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province
e le organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, ripartisce il
rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare
alla caccia programmata in Ambiti territoriali di
caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo
conto che il numero e la dimensione degli Ambiti
territoriali di caccia devono essere tali da garantire
l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del
territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e
delimitati da confini naturali.
5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:
a) lo schema di statuto degli Ambiti
territoriali di caccia;
b) l'indice di densità venatoria minima e
massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto
conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14
della legge n. 157/1992;
c) le modalità di prima costituzione dei
comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e
dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonché
le norme relative alla loro prima elezione e ai
successivi rinnovi;
d) criteri e modalità per l'utilizzazione
del fondo di cui all'articolo 28;
e) la disciplina dell'attività venatoria
nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n.
157/1992;
f) i criteri per l'assegnazione di
contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della
legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi
rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella
gestione programmata della caccia.
6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è
autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano
necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri
informatori del piano medesimo.
7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo
stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve
presentare una richiesta motivata al Presidente della
Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3
dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.
Art.
9 - Piani faunistico-venatori provinciali.
1. Le Province, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10
della legge n. 157/1992 e tenuto conto di quanto
previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della presente
legge, predispongono, articolandoli per aree omogenee,
piani faunistico-venatori, corredati da idonea
cartografia, con specifico riferimento alle
caratteristiche ambientali e territoriali.
2. I piani hanno durata quinquennale e prevedono:
a) le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici di riproduzione di
fauna selvatica allo stato naturale;
d) i centri privati di riproduzione di
fauna selvatica allo stato naturale;
e) le zone e i periodi per
l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche
su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di
fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili,
la cui gestione può essere affidata ad associazioni
venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli
singoli o associati;
f) i criteri e il procedimento per
la determinazione del risarcimento, in favore dei
conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla
fauna selvatica alle produzioni agricole, di
acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati
per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
g) i criteri e il procedimento per la
determinazione degli incentivi in favore dei proprietari
o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che
si impegnino alla tutela ed al ripristino degli
"habitat" naturali e all'incremento della
fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui
sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto
anche di quelli autorizzati alla data di entrata in
vigore della legge n. 157/1992;
i) l'identificazione dei valichi montani
interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;
l) programmi di miglioramento
ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e
la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali
progetti di valorizzazione del territorio presentati da
singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del
comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992; nonché
iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di
creazione di biotopi con particolare riguardo ai
territori di cui alle lettere a) e b);
m) programmi di immissione di fauna selvatica
anche tramite la cattura da attuare con la
collaborazione delle associazioni venatorie, di
selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e
regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo
accertamento delle compatibilità genetiche da parte
dell'INFS e sentite le strutture regionali delle
organizzazioni professionali agricole presenti nel
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui
all'articolo 8 della legge n. 157/1992.
3. Le Province, in sede di pianificazione sono delegate:
a) a ripartire, tenuto conto delle
consuetudini e tradizioni locali, il territorio della
zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini;
b) a predisporre lo statuto tipo che
regola l'attività dei Comprensori;
c) a determinare l'indice di densità
venatoria per i Comprensori, tenuto conto di quanto
disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n.
157/1992.
TITOLO II
Istituti di tutela della fauna e dell'ambiente
Art.
10 - Oasi di protezione.
1. Le Province istituiscono le oasi di protezione, destinate alla
conservazione degli habitat naturali, a rifugio, alla
riproduzione, e alla sosta della fauna selvatica.
2. Il provvedimento per l'istituzione dell'oasi deve essere assunto nel
termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del
piano faunistico-venatorio regionale, in osservanza di
quanto previsto ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 10
della legge n. 157/1992.
3. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o
conduttori dei fondi interessati, è in ogni caso
precluso l'esercizio dell'attività venatoria; le
Province sono delegate a destinare tali zone ad altro
uso nell'ambito della pianificazione
faunistico-venatoria.
4. La gestione delle oasi può essere affidata dalle Province, mediante
convenzione, ad una o più associazioni di protezione
ambientale, venatorie, professionali agricole ovvero ai
Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o
dei Comprensori alpini.
5. Il territorio adibito ad oasi di protezione è delimitato dalle Province
con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi
dell'articolo 33.
Art.
11 - Zone di ripopolamento e cattura.
1. Le Province istituiscono le zone di ripopolamento e cattura, destinate,
per la durata minima di cinque anni, alla riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale ed alla
cattura della stessa per l'immissione sul territorio in
tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla
ricostituzione e alla stabilizzazione della densità
faunistica ottimale per il territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche i
territori di proprietà delle Province e, previo
assenso, della Regione e dei Comuni e loro Consorzi.
3. Nell'istituzione di zone di ripopolamento e cattura, valgono le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.
4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata
dalle Province, mediante convenzione, preferibilmente ai
Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o
dei Comprensori alpini o ad una o più associazioni
venatorie, di protezione ambientale o professionali
agricole.
5. Il territorio adibito a zona di ripopolamento e cattura è delimitato
dalle Province con tabelle indicanti il divieto di
caccia, ai sensi dell'articolo 33.
Art.
12 - Costituzione coattiva di oasi di protezione e di
zone di ripopolamento e cattura.
1. Qualora ricorrano eccezionali e particolari necessità ambientali, anche
al fine di raggiungere la percentuale minima di
territorio destinata a protezione della fauna selvatica
dal piano faunistico-venatorio, le Province sono
delegate ad istituire coattivamente oasi di protezione e
zone di ripopolamento e cattura, con particolare
riguardo ai territori interessati dalle rotte di
migrazione dell'avifauna, segnalate a norma del comma 5
dell'articolo 1 della legge n. 157/1992 dall'INFS.
Art.
13 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica
allo stato naturale.
1. Le Province istituiscono i centri pubblici di riproduzione di fauna
selvatica allo stato naturale, destinati alla
ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna
selvatica, da utilizzare esclusivamente per il
ripopolamento.
2. Per l'istituzione dei centri pubblici, valgono le disposizioni di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 10.
3. Nei centri pubblici, la Provincia, sentito l'INFS, può autorizzare il
prelievo di specie cacciabili a fini selettivi o di
miglioramento genetico avvalendosi di personale
qualificato autorizzato dalla Provincia.
4. Le aree dei centri pubblici devono essere recintate e delimitate da
tabelle, a cura delle Province ai sensi dell'articolo
33.
TITOLO III
Norme per il prelievo venatorio
Art.
14 - Esercizio dell'attività venatoria.
1. L'esercizio dell'attività venatoria viene svolto in conformità a
quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n.
157/1992.
2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a
bocca o manuali, nonchè di richiami a funzionamento
meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti
impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento
fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1
dell'articolo 21 della legge n. 157/1992.
3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni preparatorie
all'attività venatoria sono consentite due ore prima
della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è
consentito fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal
calendario venatorio. Sono consentiti la detenzione e
l'uso di richiami vivi provenienti da allevamento.
4. Il tesserino, di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge n.
157/1992, è predisposto su modello approvato dalla
Giunta regionale ed ha validità per una stagione
venatoria. Le Province sono delegate a rilasciare il
tesserino che deve riportare:
a) le generalità del cacciatore;
b) la forma di caccia praticata in via
esclusiva, scelta tra quelle previste al comma 1
dell'articolo 19;
c) l'Ambito territoriale di caccia e/o
Comprensorio alpino di associazione;
d) le specifiche norme inerenti il
calendario venatorio regionale.
5. Il cacciatore di altre regioni che intende praticare la caccia nel
territorio di una Provincia del Veneto, deve far apporre
dalla Provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla
Regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere
c) e d) del comma 4.
6. Il tesserino deve essere restituito alla Provincia di residenza entro il
31 marzo di ogni anno, completo di un quadro riassuntivo
dell'attività venatoria svolta, delle evenutali
strutture di iniziativa privata frequentate, della
selvaggina incarnierata, nonchè degli interventi di
vigilanza accertati allo scopo di consentire la raccolta
dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.
7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il
titolare può ottenerne il duplicato, previa
presentazione della copia della denuncia del fatto
all'autorità di pubblica sicurezza e delle ricevute del
versamento delle tasse per l'esercizio dell'attività
venatoria.
8. E' vietato:
a) abbattere o catturare le femmine
accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli
del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del
muflone di età inferiore a un anno, fatta eccezione per
la caccia di selezione;
b) arrecare disturbo alla selvaggina,
ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa
al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti
per scopi venatori;
c) detenere e/o usare fonti luminose atte
alla ricerca della fauna selvatica durante le ore
notturne, salvo gli autorizzati dalla Provincia
competente.
Art.
15 - Abilitazione.
1. Il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia è
subordinato al conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio venatorio. Per lo svolgimento degli esami
di abilitazione, è istituita, in ogni capoluogo di
Provincia, una commissione alla cui nomina è delegata
la Provincia stessa.
2. La commissione è composta da:
a) un dirigente della Provincia, esperto
in legislazione venatoria, con funzioni di Presidente;
b) cinque esperti nelle materie d'esame di
cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in
scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
della Provincia.
4. Per essere ammessi a sostenere l'esame, è necessario presentare domanda
al Presidente della Provincia di residenza, nella quale
il candidato deve dichiarare, oltre le generalità, di
essere residente in un comune del territorio
provinciale, di aver conseguito l'abilitazione al
maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per
chi non ha svolto il servizio militare. Alla domanda
devono essere allegati un certificato medico rilasciato
dall'unità sanitaria locale o da un ufficiale medico
militare attestante l'idoneità, nonché la ricevuta del
versamento della somma fissata dalle Province e
aggiornata ogni due anni.
5. Coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi
devono presentare domanda e sostenere l'esame con prova
integrativa per la zona Alpi presso la Provincia nel cui
territorio intendono praticare l'attività venatoria.
6. Le modalità ed i programmi d'esame di cui ai commi 4 e 5 sono riportati
nell'Allegato A alla presente legge.
7. Nei dodici mesi successivi al rilascio
della prima licenza il cacciatore può praticare
l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore
in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che
non abbia commesso violazioni alle norme della presente
legge comportanti la sospensione o la revoca della
licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n.
157/1992.
Art.
16 - Calendario Venatorio.
1. Il calendario venatorio è approvato dalla Giunta regionale sentito l'INFS
e le Province, ed è pubblicato entro il 15 giugno di
ogni anno.
2. Il calendario venatorio regionale indica:
a) le specie di mammiferi ed uccelli
selvatici ed i periodi di caccia in cui è consentito
l'esercizio venatorio, ai sensi del comma 1, articolo
18, della legge n. 157/1992;
b) il numero delle giornate di caccia
settimanali, che non può essere superiore a tre, con
possibilità di libera scelta al cacciatore, ad
esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con
integrazione di due giornate per la sola caccia alla
fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di
ottobre e novembre;
c) il carniere massimo giornaliero e
stagionale;
d) l'ora di inizio e di termine della
giornata venatoria.
3. La Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, può modificare,
in presenza di adeguati piani faunistico-venatori,
previo parere dell'INFS, i termini di cui al comma 1
dell'articolo 18 della legge n. 157/1992, per
determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle
situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali
nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del
sopraddetto articolo 18.
4. Ai sensi di quanto disposto al comma 16 dell'articolo 14 della legge n.
157/1992, le Province pubblicano e divulgano calendari
venatori ove sono riportate le disposizioni del
calendario, di cui al comma 1, e sono indicate le zone
dove l'attività venatoria è consentita in forma
programmata, quelle riservate alla gestione venatoria
privata e le zone ove l'esercizio venatorio non è
consentito. Le Province, il cui territorio è compreso
nella zona faunistica delle Alpi, integrano il
calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal
calendario stesso e riportano altresì i piani di
abbattimento delle specie di ungulati e delle altre
specie della tipica fauna alpina, le eventuali
anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche
per la caccia di selezione, le modalità di esercizio
della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della
caccia sulla neve.
5. Le Province, con il provvedimento di
cui al comma 4, nella predisposizione del calendario
venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui
all'articolo 18, comma 1 della legge n. 157/1992 e non
comprese nell'Allegato II della direttiva 79/409/CEE,
attuano la disposizione contenuta all'articolo 1, comma
4 della legge n. 157/1992.
Art.
17 - Controllo della fauna selvatica.
1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o
vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di
caccia che in determinate località, alle specie di
fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n.
157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse
alla consistenza faunistica o per sopravvenute
particolari condizioni ambientali, stagionali o
climatiche o per malattie o altre calamità. Può
inoltre vietare temporaneamente la caccia in località
di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità
e della quiete della zona.
2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi
sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del
patrimonio storico-artistico, e delle produzioni
zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna
di cui alla lettera m), comma 2, 93lr0050.html#art9articolo 9, sono delegate ad
esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica
anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo
viene praticato selettivamente di norma mediante
l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'INFS. Le
operazioni di controllo sono svolte da personale
dipendente della Provincia. Qualora l'Istituto verifichi
l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può
autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere
attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è
vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2
dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori
muniti di licenza per l’esercizio dell’attività
venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla
Provincia, direttamente coordinati dal personale di
vigilanza della stessa. La somministrazione di farmaci
alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste
dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge
n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario.
([iii])
Art.
18 - Allenamento, addestramento e
uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.
1. Le Province, entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano di cui
all'articolo 8, istituiscono le zone di cui alla lettera
e) del comma 2 dell'articolo 9, destinate
all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento
delle gare dei cani da caccia.
2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle
zone di cui al comma 1, è consentito dalla terza
domenica di agosto fino alla seconda domenica di
settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica,
dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su
terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle
stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre
dieci giorni dall'ultimo sfalcio.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, le Province, su
richiesta delle associazioni venatorie, dei gruppi
cinofili, dei Comitati degli Ambiti territoriali di
caccia o dei Comprensori alpini, possono autorizzare,
indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove
cinofile per cani da caccia da svolgersi in base ai
regolamenti dell'ENCI, nelle zone di ripopolamento e
cattura, negli Ambiti territoriali di caccia e nei
Comprensori alpini, e, previo assenso dei concessionari,
nelle Aziende faunistico venatorie.
4. L'autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione di cui al comma 3
dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta,
tenuto conto delle specie presenti nei territori
interessati.
5. Durante la stagione venatoria, l'uso dei cani da caccia è consentito
nel limite massimo di due per singolo cacciatore.
6. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 15 della legge
n. 157/1992, l'accesso dei cani è vietato nei terreni
coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.
7. Gli allevamenti dei cani da caccia, che non siano direttamente gestiti
dall'ENCI, sono soggetti ad autorizzazione della
Provincia, rilasciata entro il termine di sessanta
giorni dalla richiesta, che deve indicare l'obbligo di
tenere apposito registro riportante i dati degli animali
allevati, con codice di identificazione e i controlli
sanitari.
Art.
19 - Esercizio della caccia in forma esclusiva.
1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'attività
venatoria può essere praticata nel territorio regionale
in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di
attività venatoria consentite dalla presente legge e
praticate nel rimanente territorio destinato all'attività
venatoria programmata.
2. Entro il 30 novembre 1993, i cacciatori comunicano alla Provincia di
residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva,
che viene riportata nel tesserino di cui all'93lr0050.html#art14articolo
14.
3. L'opzione sulla forma di caccia ha validità annuale e si intende
confermata se entro il 30 novembre di ogni anno non è
presentata richiesta di modifica.
Art.
20 - Esercizio venatorio da appostamento.
1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella
forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma
5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.
2. La Provincia rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per
la caccia da appostamento fisso alla consegna del
tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30
aprile, deve essere corredata da una planimetria su
scala 1:25.000, indicante l'ubicazione
dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario
o del conduttore del fondo.
3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, il recupero della
selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del
cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.
4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi
è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato
l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al
titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più
di due persone alla volta, autorizzate dal titolare
mediante consegna di copia autentica dell'atto di
autorizzazione.
5.
Le
Province rilasciano le autorizzazioni in numero non
superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a
coloro che erano in possesso di autorizzazione nella
stessa stagione. Ove si verifichi una disponibilità le
autorizzazioni possono essere richieste da ultra
sessantenni. La Provincia, sulla base delle richieste,
rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti
priorità:
a) residenti nel Comune ove è collocato
l'appostamento;
b) residenti nella Provincia;
c) residenti nella Regione;
d) altri che ne abbiano fatto richiesta.
6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, la Provincia rilascia
le autorizzazioni a residenti nel territorio
provinciale, che ne abbiano fatto richiesta.
7. Per motivate ragioni, la Provincia può consentire al titolare, che ne
faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di
caccia in una zona diversa da quella in cui era stato
precedentemente autorizzato.
8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento
fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami
di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni
specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità.
Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da
appostamento temporaneo con i richiami vivi, il
patrimonio di cui sopra non può superare il numero
massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si
applicano ai richiami appartenenti alle specie
cacciabili provenienti da allevamento.
9. La Provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli
appostamenti fissi senza richiami vivi che non
richiedano l'opzione per la forma di caccia in via
esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque
ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.
10.
Non
è consentito esercitare la caccia all'aspetto della
beccaccia, nè la caccia da appostamento al beccaccino
sotto qualsiasi forma.
11.
Gli
appostamenti non possono essere installati a meno di
metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere
a), b), c) e d), comma 2 dell'articolo 9 e di cui agli 93lr0050.html#art29articoli 29 e 30, fatta salva la particolare
disciplina del territorio di cui all'articolo 25, comma
1.
Art.
21 - Ambiti territoriali di caccia.
1. Le Province, in attuazione del piano faunistico-venatorio
regionale, di cui all'articolo 8, sono delegate ad
istituire gli Ambiti territoriali di caccia entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del piano.
2. L'Ambito territoriale di caccia è una struttura associativa che non ha
fini di lucro e persegue scopi di programmazione
dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna
selvatica su un territorio delimitato dal piano
faunistico-venatorio regionale.
3. Sono organi dell'Ambito:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) l'Assemblea dei soci;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
4. Lo statuto dell'Ambito è approvato dall'assemblea dei soci sulla base
dello statuto tipo previsto nel regolamento di
attuazione del piano faunistico venatorio regionale, di
cui all'articolo 8.
5. Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è nominato
dalla Provincia scegliendo i rappresentanti tra le tre
associazioni riconosciute le più rappresentative a
livello nazionale o regionale ([iv])
presenti nell'Ambito stesso ed è composto da:
a) tre rappresentanti designati dalle
strutture locali delle associazioni venatorie
riconosciute a livello nazionale o regionale ([v]);
b) tre rappresentanti designati dalle
strutture locali delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
c) due rappresentanti designati dalle
strutture locali delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute a livello nazionale;
d) due rappresentanti della Provincia,
esperti in materia di programmazione
faunistico-venatoria.
5
bis. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico
possono chiedere di essere riconosciute agli effetti
della presente legge, purché posseggano i seguenti
requisiti:
a) abbiano finalità ricreative, formative
e tecnico-venatorie;
b) abbiano ordinamento democratico e
posseggano una stabile organizzazione a carattere
regionale con adeguati organi periferici;
c) dimostrino di avere un numero di
iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei
cacciatori residenti nella regione. ([vi])
5
ter. Le associazioni di cui al comma 5 bis sono riconosciute
con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Qualora vengano meno i requisiti previsti per il
riconoscimento, il Presidente della Giunta regionale
dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
([vii])
6. Partecipano alle riunioni degli organi
direttivi, con voto consultivo, cinque rappresentanti
designati dagli iscritti dell'Ambito territoriale di
caccia.
7. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, che presiede anche
l'Assemblea dei soci.
8. Il Comitato direttivo promuove e organizza le attività di ricognizione
delle risorse ambientali e della consistenza faunistica,
programma gli interventi per il miglioramento degli
"habitat", provvede all'attribuzione degli
incentivi anche finanziari ai proprietari e ai
conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza
faunistica ottimale nel territorio;
b) le coltivazioni per l'alimentazione
naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei
terreni messi a riposo a seguito degli interventi
previsti dal regolamento CEE 1094/88 e successive
modifiche ed integrazioni;
c) il ripristino di zone umide e di
fossati;
d) la differenziazione delle colture;
e) la messa a dimora di siepi, cespugli e
alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi
nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
g) la tabellazione, la difesa preventiva
delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento, la
pasturazione invernale degli animali in difficoltà, la
manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della
fauna selvatica.
9. Il Comitato direttivo provvede altresì ad erogare contributi per il
risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole
dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività
venatoria nonché ai rimborsi previamente concordati, ai
fini della prevenzione dei danni.
10.
Il
Comitato direttivo può inoltre, con delibera motivata,
fissare un numero superiore di cacciatori da ammettere
nell'ambito a quello stabilito dal regolamento di
attuazione del piano faunistico venatorio regionale,
purchè sussistano le condizioni di cui al comma 8
dell'articolo 14 della legge n. 157/1992 e nel rispetto
delle priorità di cui al comma 1 dell'articolo 22 della
presente legge.
11.
Ai
fini della partecipazione alla gestione programmata
della caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai
Comitati direttivi degli Ambiti territoriali e
Comprensori alpini di caccia nei quali esercitano
l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in
forma vagante, un contributo base, di importo non
superiore a lire 100.000, riducibile fino al 50 per
cento per la caccia da appostamento fisso, da
determinarsi dagli stessi Comitati di gestione.
12. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il Comitato direttivo
determina un contributo integrativo in misura non
superiore a tre volte il contributo base di cui al comma
11 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte
nei Comprensori alpini.
13.
Il
Comitato direttivo può istituire, all'interno
dell'ambito, aree di rispetto ove la caccia è vietata;
dette aree sono delimitate da tabelle ai sensi
dell'articolo 33.
14.
Entro
il 31 marzo di ogni anno, il Comitato direttivo
trasmette il programma delle attività che intende
svolgere alla Provincia, che ne verifica la compatibilità
con la pianificazione faunistico-venatoria, entro il 30
giugno successivo.
15.
I
confini degli ambiti territoriali di caccia sono
indicati con tabelle, esenti da tasse, ai sensi
dell'articolo 33 a cura del Comitato direttivo.
Art.
22 - Iscrizione all'Ambito.
1. Il cacciatore, che intenda iscriversi ad un
Ambito, deve farne richiesta al Presidente della
Provincia competente per territorio, da presentarsi nel
periodo dal 1° novembre al 31 dicembre, versando la
quota, di cui al comma 11 dell'articolo 21. Nella
richiesta, il cacciatore indica, in ordine di
preferenza, altri Ambiti. La Provincia, entro il mese di
febbraio, comunica al richiedente l'assegnazione
all'Ambito sulla base della richiesta che deve avvenire
tenendo conto delle seguenti priorità:
a) essere proprietari, possessori o
conduttori di fondi inclusi nell'Ambito;
b) essere residenti nel territorio
dell'Ambito con preferenza a coloro che posseggano
maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività
venatoria;
c) essere residenti in ambiti limitrofi;
d) essere residenti nella Provincia ove
ricade l'Ambito;
e) essere residenti nelle altre Province
del Veneto. ([viii])
2. Il cacciatore, in base all'assegnazione di cui al comma 1, è iscritto
dal Comitato direttivo dell'Ambito nell'elenco dei soci.
3. E' fatta salva la possibilità di accedere, previa richiesta in altri
Ambiti regionali anche da parte di cacciatori
provenienti da altre Regioni, previo consenso dei
relativi Comitati direttivi.
4. Il Comitato direttivo dell'Ambito può accordare permessi giornalieri
d'ospite a cacciatori iscritti in altri ambiti, in base
alle disposizioni contenute nello statuto.
Art.
23 - Zona faunistica delle Alpi.
1. Il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della
tipica flora e fauna alpina, è considerato zona
faunistica a sé stante.
2. La Giunta regionale è autorizzata, in conformità a quanto previsto dal
comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992, su
proposta delle Province interessate, a determinare i
confini della zona faunistica delle Alpi.
All'apposizione delle tabelle di conterminazione
provvedono le Province.
3. Al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti le
consuetudini e le tradizioni locali, le Province
svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti
l'attività venatoria sulla base di apposito regolamento
che deve tra l'altro prevedere:
a) le modalità di iscrizione dei
cacciatori ai Comprensori alpini;
b) l'impiego dei cani da caccia;
c) le modalità dell'esercizio di caccia,
basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di
abbattimento formulati a livello di comprensorio di
gestione a seconda della specie;
d) l'individuazione di bacini faunistici,
al fine dell'adozione, da parte della Giunta
provinciale, di particolari misure di salvaguardia di
tutte le specie della tipica fauna alpina;
e) l'indicazione di densità minime delle
specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto
delle quali non può essere effettuato alcun prelievo
venatorio;
f) le modalità per la redazione ed
attuazione dei piani di prelievo selettivo e di
assestamento faunistico;
g) le modalità di organizzazione di
mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche
alla valutazione dello stato delle popolazioni animali.
4. Le Province, nel regolamento di cui al comma 3, disciplinano le modalità
di iscrizione al Comprensorio, secondo i seguenti
criteri:
a) la precedente iscrizione nelle riserve
comunali alpine previste dalla legge regionale n.
31/1989 comprese nel territorio del Comprensorio;
b) residenza nei Comuni compresi nel
territorio del Comprensorio;
c) riequilibrio della densità venatoria
minima e massima tra comprensori della Provincia, ai
fini del rispetto dell'indice di densità venatoria;
d) anzianità nell'esercizio dell'attività
venatoria nella zona faunistica delle Alpi;
e) l'origine, proprietà o il possesso di
fondi insistenti nel Comprensorio;
f) residenza in comuni della regione
che confinano con la zona faunistica delle Alpi.
5. Ogni cacciatore può essere socio di un solo comprensorio della
Provincia. E' fatta salva la possibilità di accedere
previa richiesta ad altri comprensori di altre Province
anche da parte di cacciatori provenienti da altre
regioni, previo consenso dei relativi Comitati
direttivi.
6. Il Comitato direttivo del comprensorio può accordare permessi
giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri
comprensori in base alle disposizioni contenute nello
statuto.
Art.
24 - Comprensori alpini.
1. Le Province, il cui territorio sia compreso tutto o in parte nella zona
faunistica delle Alpi, sono delegate, in attuazione
della pianificazione, ad istituire comprensori alpini,
tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.
2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro,
e persegue scopi di programmazione dell'esercizio
venatorio e di gestione della fauna selvatica su un
territorio delimitato dal piano provinciale ai sensi del
comma 3 dell'articolo 9.
3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3
dell'articolo 21.
4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Provincia nel rispetto delle
tradizioni e consuetudini locali e in sintonia con
l'articolo 14 della legge n. 157/1992.
5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 8, 9,11 e 12
dell'articolo 21.
6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto previsto
al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, può
iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori
superiore a quello fissato dal piano provinciale nel
rispetto dei criteri definiti al comma 4 dell'articolo
23.
7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nel
Comprensorio provvede la Provincia, che si avvale della
collaborazione dei comitati direttivi dei comprensori.
8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di tabelle è
obbligatoria solo al confine della zona Alpi e con le
altre Province.
Art.
25 - Territorio lagunare e vallivo.
1. Il territorio lagunare e vallivo, per le sue peculiari caratteristiche
geo-morfologiche ed al fine di tutelare maggiormente
l'habitat, la tipica fauna e flora, è soggetto a
disciplina venatoria particolare, dettata dal
regolamento di attuazione del piano faunistico
regionale, di cui all'articolo 8.
2. Tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, negli Ambiti
territoriali di caccia, costituiti in aree lagunari e
vallive, non sono ammessi appostamenti fissi di caccia a
titolo individuale. La Provincia individua appostamenti
di caccia, per i quali non è richiesta l'opzione di cui
al comma 6 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992.
3. L'attività venatoria è consentita esclusivamente con fucile con canna
ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non
inferiore al 20, usando munizione spezzata.
Art.
26 - Aree contigue a parco.
1. L'esercizio venatorio è consentito ai sensi del comma 3 dell'articolo
32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 nelle aree
contigue a parchi naturali individuate dalla Regione nel
rispetto di quanto disposto alla lettera b), comma 1,
articolo 21, della legge n. 157/1992.
2. I soggetti ai quali è consentito l'esercizio venatorio ai sensi del
comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 394/1991 devono
iscriversi all'Ambito territoriale o al Comprensorio
alpino nel quale ricadono le aree di cui al comma 1.
Art.
27 - Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della
gestione programmata della caccia.
1. Le Province sono delegate ad erogare, sulla base dei criteri di cui alla
lettera e), comma 6, dell'articolo 8, un contributo ai
proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi nel
piano faunistico venatorio regionale ai fini della
gestione programmata della caccia.
2. I fondi chiusi, di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge n.
157/1992, compresi quelli esistenti alla data di entrata
in vigore della medesima legge, devono essere notificati
a cura dei possessori agli uffici provinciali delegati
entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano
faunistico-venatorio regionale, precisando l'estensione
del fondo ed allegando una planimetria in scala 1:5.000
con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o
i conduttori dei fondi di cui al presente comma
provvedono ad apporre a loro carico adeguate
tabellazioni esenti da tasse, ai sensi dell'articolo
33.
3. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato
brado e semibrado è consentito solo ad una distanza
superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal
branco.
4. Le Province, all'interno delle aree escluse alla gestione programmata
della caccia, sentiti i proprietari o conduttori dei
fondi interessati, possono effettuare, a scopo di
ripopolamento, catture di fauna selvatica.
Art.
28 - Risarcimento dei danni prodotti
dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività
venatoria.
1. Per far fronte ai danni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge
n. 157/1992 è costituito un fondo regionale destinato
alla prevenzione e ai risarcimenti.
2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1
sulla base dei criteri e delle modalità previste alla
lettera d), comma 5, dell'articolo 8.
3. La erogazione dei contributi per il risarcimento è delegata alle
Province che vi provvedono, ciascuna per la propria
competenza territoriale, mediante un comitato composto:
dall'Assessore provinciale delegato alla materia, da tre
rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale e da tre rappresentanti delle associazioni
venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente
rappresentative nelle singole Province.
4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare
tempestivamente i danni al Comitato di cui al comma 3
che provvede entro trenta giorni alle relative verifiche
e nei sessanta giorni successivi alla liquidazione.
TITOLO IV
Strutture d'iniziativa privata
Art.
29 - Aziende faunistico-venatorie. ([ix])
1. L'azienda faunistico-venatoria, che non ha fini di lucro, è destinata
al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento
degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento
della fauna con particolare riferimento alla tipica
fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella
acquatica.
2. L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie non può essere
inferiore ad ettari 200 nè superiore a 2.000, per
quelle istituite in zona Alpi e a ettari 1000 per quelle
istituite nel restante territorio. L'atto di concessione
può essere accordato anche quando l'entità
territoriale da vincolare differisce del 20 per cento
rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito.
3. La Provincia è delegata a rilasciare la concessione per l'istituzione
di aziende faunistico-venatorie, sulla base dei criteri
definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito
l'INFS, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla
presente legge.
4. La
concessione per l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie può essere rilasciata, previa
richiesta, a proprietari, possessori o conduttori del
fondo singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo
consenso dei proprietari. Il consorzio deve indicare la
persona fisica che, nel provvedimento di concessione, è
considerata ad ogni effetto di legge come
concessionaria. La sua eventuale sostituzione va
comunicata alla Provincia. La concessione è accordata
per il periodo di validità del piano faunistico di cui
all'articolo 8 ed è rinnovabile.
5. Nelle
aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio
lagunare e vallivo, almeno un terzo della loro
superficie complessiva deve essere costituita in oasi di
protezione; nelle aziende faunistico-venatorie della
zona faunistica delle Alpi, deve costituirsi in oasi di
protezione non meno del 15 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale. I territori di cui sopra ove è
vietata la caccia, non sono soggetti al pagamento delle
tasse regionali; sono delimitati con tabelle esenti da
tasse, disposte a cura del concessionario, ai sensi
dell'articolo 33.
6. Ad
ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia nelle
aziende faunistico-venatorie, il concessionario rilascia
un foglio di autorizzazione composto di madre e figlia,
sul quale, a fine caccia, il concessionario stesso, o un
suo delegato, annota numero e specie dei capi di
selvaggina abbattuti; l'attività venatoria viene svolta
sulla base di piani di assestamento ed abbattimento.
7. La Provincia è delegata a trasformare l'azienda faunistico-venatoria,
in azienda agri-turistico-venatoria, qualora il
concessionario ne faccia richiesta e sussistano le
condizioni, per la istituzione dell'Azienda.
8. omissis ([x])
Art.
30 - Aziende agri-turistico-venatorie.
1. L'azienda agri-turistico-venatoria è destinata, per le finalità di
impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna
selvatica cacciabile nell'azienda, con esclusione di
ungulati, tetraonidi, nonché all'allenamento e
addestramento di cani da caccia sulla stessa fauna.
Nella azienda agri-turistico-venatoria è vietata la
caccia alla selvaggina migratoria. L'azienda
agri-turistico-venatoria deve avere una dimensione non
inferiore a 50 e non superiore a 400 ettari.
2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2
dell'art. 8, sentito l'INFS, è delegata a rilasciare la
concessione per l'istituzione di aziende
agri-turistico-venatorie ad imprenditori agricoli
proprietari o possessori o conduttori dei fondi, singoli
o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei
proprietari, secondo le procedure di cui all'Allegato B
alla presente legge.
3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, la Provincia può autorizzare lo
svolgimento di gare cinofile con l'abbattimento di fauna
selvatica di allevamento appartenente alle specie
cacciabili; tali gare possono svolgersi anche in tempo
di divieto di caccia, senza abbattimento di fauna.
4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, l'addestramento e l'allenamento
dei cani da caccia senza sparo possono esser praticati
tutto l'anno. Nelle stesse, comprese quelle sul cui
territorio insistono bacini artificiali, sono
consentiti, dalla terza domenica di settembre al 31
gennaio, l'immissione e l'abbattimento di fauna
selvatica cacciabile di allevamento con i limiti
stabiliti dal calendario venatorio. In tale periodo il
cacciatore è tenuto ad annotare l'uscita sul tesserino
ed il concessionario deve rilasciare ricevuta di
presenza, in cui è riportato il numero dei capi
abbattuti.
5. Il concessionario deve accertarsi che l'attività venatoria sia svolta
da persone in possesso dei requisiti e documenti
previsti ai commi 8 e 12 dell'articolo 12 della legge n.
157/1992; deve inoltre consentire l'accesso all'Azienda
ai cacciatori che ne facciano domanda nei limiti di cui
al comma 6, annotando giornalmente ogni richiesta di
accesso su apposito registro annuale vidimato dalla
Provincia.
6. Il concessionario, per le attività di cui al comma 4 e durante la
stagione venatoria, può fissare un tempo massimo di
permanenza del cacciatore nel territorio dell'azienda
nell'arco della giornata; può altresì stabilire giorni
di attività per singole specie con riguardo al rapporto
cacciatore/territorio, sulla base dei seguenti criteri:
a) addestramento su quaglia, un cacciatore
ogni cinque ettari;
b) addestramento su fauna stanziale, un
cacciatore ogni dieci ettari.
7. Il prezzo che il cacciatore è tenuto a pagare per ciascun capo
utilizzato od abbattuto è determinato dal
concessionario e comunque non superiore al doppio del
prezzo di mercato.
8. Il territorio costituito in azienda agri-turistico-venatoria è
delimitato con tabelle a cura del concessionario, ai
sensi dell'articolo 33.
Art.
31 - Centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale.
1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale, sono organizzati in forma di azienda agricola
singola od associata. In essi è esclusa qualsiasi
attività venatoria, mentre è consentito il prelievo
degli animali allevati da parte del titolare
dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e di
persone nominativamente indicate.
2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2
dell'articolo 8, sentito l'INFS, rilascia la concessione
per l'istituzione dei centri privati, secondo le
procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.
3. Il provvedimento di concessione, di cui al comma 2, fissa i quantitativi
minimi per specie che il centro è tenuto a produrre
annualmente ed ogni altra prescrizione per il
funzionamento del centro stesso.
4. La Provincia, ai fini di ripopolamento o ricostituzione del patrimonio
faunistico, ha diritto di prelazione sull'acquisto di
selvaggina prodotta dai centri privati. A tale scopo,
entro il mese di novembre di ogni anno, la Provincia
comunica ai centri il proprio fabbisogno di fauna
selvatica.
5. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente
arrecati da specie selvatiche alle colture presenti nel
Centro.
6. I centri sono delimitati da tabelle, ai sensi dell'articolo 33, a cura
del concessionario.
Art.
32 - Allevamenti.
1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge n.
157/1992 sono distinti in tre categorie:
a) per la produzione di animali selvatici
destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con
esclusione del cinghiale;
b) per la produzione di animali selvatici
per soli fini alimentari;
c) per la produzione di animali per fini
amatoriali e ornamentali.
2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei
titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare
semplice comunicazione alla Provincia.
3. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione, di cui al
comma 2, entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di
autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti
dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto
l'allevatore, con l'obbligo di tenere un apposito
registro riportante i dati essenziali sull'andamento
dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al
ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare gli animali
con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti
il numero che individua l'allevamento per specie ed un
numero progressivo, da riportare nel registro.
4. L'autorizzazione per allevamenti di uccelli a scopo espositivo,
amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da
accordi internazionali, devono seguire le stesse
procedure di cui ai commi 2 e 3. E' consentita la
detenzione di un massimo di 30 soggetti per ogni specie.
5. Gli esemplari di cui al comma 4 possono essere esposti e venduti nelle
manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e
negli esercizi commerciali specializzati.
6. La Provincia è delegata all'attuazione di quanto previsto al comma 4,
dell'articolo 17 della legge n. 157/1992.
7. Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati a fine di
richiamo appartenenti alle specie cacciabili sono
disciplinati in base alle disposizioni previste,
nell'Allegato C, nel rispetto di quanto disposto al
comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 157/1992.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art.
33 - Tabellazione.
1. Le tabelle, da apporsi al fine di delimitare aree soggette a particolare
regime devono essere collocate lungo il perimetro
dell'area interessata su pali o alberi a un'altezza da
tre a quattro metri e a una distanza di circa cento
metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le
tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e
da ogni tabella siano visibili le due contigue.
2. Nei terreni vallivi, sui laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono
essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno
cinquanta cm. dalla superficie dell'acqua.
3. Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali
interni, quando nelle zone sottoposte a particolare
regime si trovino terreni che non siano in esse compresi
o le medesime siano attraversate da strada di larghezza
superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia
inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di
una tabella agli ingressi.
4. Le tabelle perimetrali, debbono essere del modello stabilito con decreto
del Presidente della Giunta regionale.
5.
Le
tabelle attualmente in uso, che non rispondono al
modello di cui al comma 4, possono essere mantenute non
oltre un biennio dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art.
34 - Vigilanza venatoria.
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è delegata alle
Province.
2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie,
agricole e di protezione ambientale nazionali presenti
nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di
quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente, possono
presentare domanda alla Giunta regionale per
l'organizzazione di corsi di preparazione e di
aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento
delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio,
sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e
sulla salvaguardia delle produzioni agricole. La domanda
deve essere corredata dal programma e dall'atto di
designazione del direttore responsabile del corso. La
Giunta autorizza lo svolgimento dei corsi nel termine di
novanta giorni dalla presentazione della domanda,
provvedendo, se occorra, ad integrare il programma.
3. L'attestato di idoneità, previsto dal comma 4, dell'articolo 27 della
legge n. 157/1992, è rilasciato dal Presidente della
Giunta regionale, o suo delegato previo superamento
dell'esame conclusivo del corso di preparazione. L'esame
è sostenuto avanti ad apposite commissioni istituite
con decreto del Presidente della Giunta regionale in
ogni capoluogo di Provincia e composte da:
a) un esperto nominato dal Presidente
della Giunta regionale con funzioni di presidente;
b) un esperto designato dalla Provincia;
c) tre esperti designati rispettivamente
dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al
comma 2.
4. Con il decreto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i
supplenti e il segretario.
5. Ai componenti della commissione di cui al comma 3 compete per ogni
seduta l'indennità prevista all'articolo 187 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. ([xi])
Art.
35 - Sanzioni amministrative.
1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n.
157/1992, per le violazioni delle disposizioni della
presente legge si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi
non comunica entro dieci giorni, all'INFS,
l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli
inanellati;
b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi
non comunica alla Provincia il rinvenimento di capi di
fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;
c) da lire 50.000 a lire 300.000 per
l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6
dell'articolo 14;
d) da lire 100.000 a lire 600.000 per
l'inosservanza delle disposizioni in materia di
allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;
e) da lire 100.000 a lire 600.000 per
l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso
ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo
20;
f) da lire 100.000 a lire 600.000
per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei
terreni previsti dalla presente legge;
g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per
chi vende a privati reti da uccellagione, per chi
produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;
h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i
privati che detengono le reti da uccellagione;
i) da lire 100.000 a lire 600.000
per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la
caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al
beccaccino;
l) da lire 50.000 a lire 300.000 per
chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle
cartucce;
m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola
le disposizioni della presente legge non espressamente
richiamate da questo articolo.
2. Le Province sono delegate a sospendere il tesserino regionale da un
minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni
per abbattimenti non conformi al carniere stabilito per
la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio
regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di
abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è
sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di
due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente
commessa, i relativi periodi di sospensione sono
raddoppiati.
3. Le funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, sono delegate alle Province nel cui
territorio sono state accertate le violazioni ai sensi
della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10. ([xii])
Art.
36 - Rapporto sull'attività di vigilanza.
1. Le Province, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono alla Giunta
regionale, per gli effetti di cui all'articolo 33 della
legge n. 157/1992, una relazione sullo stato dei servizi
preposti alla vigilanza, contenente il numero degli
accertamenti effettuati in relazione alle singole
fattispecie di illecito nonché un prospetto
riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle
misure accessorie applicate.
Art.
37 - Ricorsi amministrativi.
1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio delle
funzioni delegate dalla presente legge, salvo quelli
relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico improprio alla
Giunta regionale, entro i termini e con le modalità di
cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199.
Art.
38 - Tasse di concessione regionale.
1. Le tasse sulle concessioni regionali per l'abilitazione all'esercizio
venatorio, sulle autorizzazioni agli appostamenti fissi,
all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di
aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di
allevamento della fauna selvatica sono disciplinate
dalla legge regionale 6 agosto 1993, n. 33.
2. Il pagamento delle tasse di concessione deve essere effettuato mediante
versamento su apposito conto corrente postale intestato
alla Regione Veneto - Servizio di Tesoreria, istituito
per ciascuna circoscrizione provinciale, in base a
residenza per l'abilitazione all'esercizio venatorio ed
al luogo dove ha sede l'appostamento fisso di caccia,
l'azienda faunistico-venatoria, l'azienda
agri-turistico-venatoria ed il centro privato di
allevamento della fauna selvatica.
Art.
39 - Norma finanziaria.
1. I proventi delle tasse sulle concessioni regionali, di cui all'articolo
38, sono iscritti al cap. 152 dell'entrata del bilancio
regionale e sono destinati:
a) per la quota dell'80 per cento alle
Provincie che dovranno destinare le assegnazioni, con
apposito piano finanziario, alla realizzazione degli
interventi a esse attribuiti dalla presente legge;
b) per la quota residua per le finalità
di cui all'articolo 1, commi 2 e 3; all'articolo 2,
comma 1; e agli articoli
6 e 28.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario
1993 sono istituiti:
a) il cap. 75054 denominato
"Assegnazione alle Province per l'esercizio delle
funzioni amministrative e delegate";
b) il cap. 75056 denominato
"Contributo alle Province per la predisposizione
dei piani faunistici venatori, per la tutela delle
attività agricole";
c) il cap. 75058 denominato "Spese
per iniziative regionali in materia di protezione della
fauna selvatica e del prelievo venatorio".
3. Lo stanziamento dei capitoli istituiti dal comma 2 viene determinato
dalla legge annuale di approvazione del bilancio, o di
variazione del medesimo, ai sensi dell'/leggi/1977/77lr0072.html#art32articolo 32
della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come
modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n.
43.
Art.
40 - Abrogazione.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi
regionali 11 agosto 1989, n. 31 e /leggi/1991/91lr0003.html18
gennaio 1991, n. 3. Sono altresì abrogati i regolamenti
regionali 16 agosto 1991, n. 4; 16
agosto 1991, n. 5; 16 agosto 1991, n. 6; 16
agosto 1991, n. 7; 16 agosto 1991, n. 8.
Art.
41 - Norma transitoria.
1. Le Aree a gestione sociale, istituite ai sensi dell'articolo 5 della
legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 e successive
modificazioni e del regolamento regionale 16 agosto
1991, n. 6, rimangono in vigore fino all'istituzione
degli Ambiti territoriali; il rapporto minimo cacciatore
e territorio è fissato in una unità ogni 12 ettari.
2. Le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie istituite ai sensi
della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, e
successive modificazioni, rimangono in vigore sino alla
scadenza della concessione e, sino al termine del 31
gennaio 1994, sono sottoposte alle prescrizioni disposte
dalle Amministrazioni provinciali ed ai relativi
disciplinari.
3. Per l'annata venatoria 1993/1994, in deroga a quanto disposto al comma 9
dell'articolo 4, possono essere utilizzati richiami vivi
nel rispetto dei limiti stabiliti al comma 8 dell'93lr0050.html#art20articolo
20, regolarmente denunciati.
4. Il contributo previsto dall'articolo
21, comma 12, è applicabile dal 1° gennaio 1999.
Art.
42 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello
Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.