|
INDICE
Art
1. Fauna selvatica
Art
2. Oggetto della tutela.
Art 3. Divieto di
uccellagione.
Art
4. Cattura temporanea e inanellamento.
Art
5. Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami
vivi.
Art
6. Tassidermia.
Art
7. Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Art
8. Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
Art
9. Funzioni amministrative.
Art
10. Piani faunistico-venatoria.
Art
11. Zona faunistica delle Alpi.
Art
12. Esercizio dell'attività venatoria.
Art 13. Mezzi per l'esercizio
dell'attività venatoria.
Art
14. Gestione programmata della caccia.
Art
15. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione
programmata della caccia.
Art
16. Aziende faunistico-venatorie e aziende
agri-turistico-venatorie.
Art
17. Allevamenti.
Art
18. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.
Art
19. Controllo della fauna selvatica.
Art
20. Introduzione di fauna selvatica dall'estero.
Art
21. Divieti.
Art 22. Licenza di
porto di fucile per uso di caccia e abilitazione
all'esercizio venatorio.
Art 23. Tasse di
concessione regionale.
Art 24. Fondo
presso il Ministero del tesoro.
Art
25. Fondo di garanzia per le vittime della caccia.
Art 26.
Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e
dall'attività venatoria.
Art
27. Vigilanza venatoria.
Art
28. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza
venatoria.
Art
29. Agenti dipendenti degli enti locali.
Art
30. Sanzioni penali.
Art
31. Sanzioni amministrative.
Art 32.
Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di
porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione
dell'esercizio.
Art
33. Rapporti sull'attività di vigilanza.
Art
34. Associazioni venatorie.
Art
35. Relazione sullo stato di attuazione della legge.
Art
36. Disposizioni transitorie.
Art
37. Disposizioni finali.
Art
1. Fauna selvatica - 1. La
fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed
è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed
internazionale.
2.
L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché
non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna
selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni
agricole.
3. Le
regioni a statuto ordinario provvedono ad esaminare norme
relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie
della fauna selvatica in conformità alla presente legge,
alle convenzioni internazionali ed alle direttive
comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei
limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province
attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, nr. 142.
4. Le
direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979,
85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e
91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i
relativi allegati, concernenti la conservazione degli
uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate
nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la
quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di
Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24
novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19
settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n.
503.
5. Le
regioni e le province autonome in attuazione delle citate
direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono
ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna,
segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica
di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, zone di protezione
finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme
alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali
zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei
biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali
attività concernono particolarmente e prioritariamente le
specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva
79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive
85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni
e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione
da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro
dell'ambiente.
6. Le
regioni e le province autonome trasmettono annualmente al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro
dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi
del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai
sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86 il
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, verifica, con
la collaborazione delle regioni e delle province autonome
e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per
la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente
legge e delle leggi regionali e provinciali in materia
agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità
europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
Art
2. Oggetto della tutela. - 1. Fanno parte della fauna
selvatica oggetto della tutela della presente legge le
specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono
popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato
di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono
particolarmente protette, anche sotto il profilo
sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: il lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis
aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes),
puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto
selvatico (Felis sylvestris), lince (Lyn lyn), foca monaca
(Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea),
cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio
d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b)
uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus),
marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le
specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus
stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae),
spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis
falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno
reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus),
volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina),
gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di
rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo
sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda),
gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus),
piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra
avosetta), cavaliere d'Italia 8Himantopus himantopus),
occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola
pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano
corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus
genei), sterna zampanere (Gelochelidon nilotica), sterna
maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci
notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias
garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio
corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c) tutte
le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni
internazionali o apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di
estinzione.
2. Le
norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai
ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
3. Il
controllo del livello di popolazione degli uccelli negli
aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al
Ministro dei trasporti.
Art
3. Divieto di
uccellagione. -
1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma
di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi
selvatici, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli
nati.
Art
4. Cattura temporanea e inanellamento. - 1. Le
regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti
scientifici delle università e del Consiglio nazionale
delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare,
a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e
l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonchè il
prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2.
L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento
degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e
coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da
schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione
europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di
inanellamento può essere svolta esclusivamente da
titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle
regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata
alla partecipazione a specifici corsi di istruzione,
organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del
relativo esame finale.
3.
L'attività di cattura per l'inanellamento e per la
cessione a fini di richiamo può essere svolta
esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano
titolari le province e che siano gestiti da personale
qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per
la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali
impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì
compiti di controllo e di certificazione dell'attività
svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di
attività.
4. La
cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita
solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie:
allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno
merlo, passero, passera, mattugia, pavoncella e
colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie
eventualmente catturati devono essere inanellati ed
immediatamente liberati.
5. E'
fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene
uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale
per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è
avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il
predetto Istituto.
6. Le
regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla
detenzione temporanea e alla successiva liberazione di
fauna selvatica in difficoltà.
Art
5. Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami
vivi. - 1. Le regioni, su parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per
regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di
uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili,
nonchè il loro uso in funzione di richiami.
2. Le
regioni emanano altresì norme relative alla costituzione
e gestione del patrimonio di cui all'articolo 4, comma 4,
consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività
venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b),
la detenzione di un numero massimo di dieci unità per
ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta
unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività
venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il
patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero
massimo complessivo di dieci unità.
3. Le
regioni emanano norme per l'autorizzazione degli
appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero
non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria
1989-1990.
4.
L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta
da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria
1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza,
l'autorizzazione può essere richiesta dagli
ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite
dalle norme regionali.
5. Non
sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia
agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui
all'articolo 14, comma 12.
6.
L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con
l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro
che hanno optato per la forma di caccia di cui
all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare;
possono accedere all'appostamento fisso le persone
autorizzate dal titolare medesimo.
7. E'
vietato l'uso di richiami che non siano identificabili
mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme
regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8. La
sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro
presentazione all'ente competente del richiamo morto da
sostituire.9. E' vietata la vendita di uccelli di cattura
utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.
Art
6. Tassidermia. -
1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento,
disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione
e la detenzione o il possesso di preparazioni
tassidermiche e trofei.
2. I
tassidermici autorizzati devono segnalare all'autorità
competente le richieste di impagliare o imbalsamare
spoglie di specie protette o comunque non cacciabili
ovvero le richieste relative a spoglie di specie
cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti
nel calendario venatorio per la caccia della specie in
questione.
3.
L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2
comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere,
l'attività di tassidermia, oltre alle sanzioni previste
per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette
o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei
periodi fissati nel calendario venatorio.
4. Le
regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un
regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia
ed imbalsamazione di cui al comma 1.
Art
7. Istituto nazionale per la fauna selvatica.
- 1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di
cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968,
dalla data di entrata in vigore della presente legge
assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e
tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e
le province.
2.
L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede
centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto
alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di
intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica
l'istituzione di unità operative tecniche consultive
decentrate che forniscono alle regioni supporto per la
predisposizione dei piani regionali.
3.
L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito
di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna
selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i
rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare
progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia
delle comunità animali sia degli ambienti al fine della
riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di
effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a
scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di
collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare
con quelli dei Paesi della Comunità economica europea
avente analoghi compiti e finalità, di collaborare con le
università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di
controllare e valutare gli interventi faunistici operati
dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i
pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle
regioni e dalle province autonome.
4. Presso
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti
una scuola di specializzazione post-universitaria e la
conservazione della fauna selvatica e corsi di
preparazione professionale per la gestione della fauna
selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge una commissione
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, composta da un rappresentante del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del
Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro
della sanità e dal direttore generale dell'Istituto
nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge, provvede ad
adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai
nuovi compiti previsti dal presente articolo e li
sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li
approva con proprio decreto.
5. Per
l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente
alle attività di cui all'articolo 4.
6.
L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità
giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni
amministrative e speciali.
Art
8. Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. - 1.
Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è
istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre
rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre
rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da tre
rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle
province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni
associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre
rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale, da
quattro rappresentanti delle associazioni di protezione
ambientale presenti nel Consiglio nazionale per
l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica
italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la
cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio
internazionale della caccia e della conservazione della
selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per
la protezione degli animali, da un rappresentante del Club
alpino italiano.
2. Il
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è
costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni delle
organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è
presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o
da un suo delegato.
3. Al
Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico
consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione
della presente legge.
4. Il
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene
rinnovato ogni cinque anni.
Art
9. Funzioni amministrative. -
1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di
programmazione e di coordinamento ai fini della
pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10
e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e
sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti
regionali. Alle province spettano le funzioni
amministrative in materia di caccia e di protezione della
fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142 che esercitano nel rispetto della presente legge.
2. Le
Regioni a statuto speciale e le province autonome
esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia
in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai
rispettivi statuti.
Art
10. Piani faunistico-venatoria.
- 1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è
soggetto a pianificazione faunistico-venatoria
finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore,
alla conservazione delle effettive capacità riproduttive
e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto
riguarda le altre specie, al conseguimento della densità
ottimale e alla sua conservazione mediante la
riqualificazione delle risorse ambientali e la
regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le
regioni e ele province, con le modalità previste nei
commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma
1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il
territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è
destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a
protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il
territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce
zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione
nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette
percentuali sono compresi i territori ove sia comunque
vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre
leggi o disposizioni.
4. Il
territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche
i territori di cui al comma 8. lettere a), b) e c). Si
intende per protezione il divieto di abbattimento e
cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti
ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la
cura della prole.
5. Il
territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere
destinato nella percentuale massima globale del 15 per
cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul
rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni
promuovono forme di gestione programmata della caccia,
secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
7. Ai
fini della pianificazione generale del territorio
agro-silvo-pastorale le province predispongono,
articolandoli per comprensori omogenei, piani
faunistico-venatori. Le province predispongono altresì
piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la
riproduzione naturale di fauna selvatica nonchè piani di
immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di
selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e
regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento
delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica e sentite le
organizzazioni professionali agricole presenti nel
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le
loro strutture regionali.
8. I
piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:
a) le
oasi di protezione, destinate al rifugio, alla
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
b) le
zone di ripopolamento e cattura, destinate alla
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed
alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio
in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla
ricostituzione e alla stabilizzazione della densità
faunistica ottimale per il territorio.
c) i
centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale, ai fini di ricostituzione delle
popolazioni autonome;
d) i
centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo
stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola
singola, consortile o cooperativa, ove è vietato
l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il
prelievo di animali allevati appartenenti a specie
cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di
dipendenti della stessa e di persone nominativamente
indicate;
e) le
zone e i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le
gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con
l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a
specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad
associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori
agricoli singoli o associati;
f) i
criteri per la determinazione del risarcimento in favore
dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati
dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle
opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui
alle lettere a), b), e c);
g) i
criteri per la corresponsione degli incentivi in favore
dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o
associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino
degli habitat naturali e all'incremento della fauna
selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h)
l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli
appostamenti fissi.
9. Ogni
zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti
da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni,
apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia
preposto o incaricato della gestione della singola zona.
10. Le
regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria
mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al
comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per
la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la
congruenza a norma del comma 11, nonchè con l'esercizio
di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da
parte delle province dopo dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
11. Entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento
orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza
che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I
Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie
osservazioni i criteri della programmazione, che deve
essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della
consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante
modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
12. Il
piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri
per la individuazione dei territori da destinare alla
costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende
agri-turistico-venatorie e di centri privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
13. La
deliberazione che determina il perimetro delle zone da
vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c),
deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei
fondi interessati e pubblicata mediante affissione
all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
14.
Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata
opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri
fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi
costituenti almeno il 40 per cento della superficie
complessiva che si intende vincolare, la zona non può
essere istituita.
15. Il
consenso si intende validamente accordato anche nel caso
in cui non sia stata presentata formale opposizione.
16. Le
regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari
necessità ambientali, possono disporre la costituzione
coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento
e cattura, nonchè l'attuazione dei piani di miglioramento
ambientale di cui al comma 7.
17. Nelle
zone non vincolate per la opposizione manifestata dai
proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in
ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria.
Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso
nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
Art
11. Zona faunistica delle Alpi.
- 1. Agli effetti della presente legge il territorio delle
Alpi, individuabile nella consistente presenza della
tipica flora e fauna alpina, e considerato zona faunistica
a se stante.
2. Le
regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al
comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della
presente legge e degli accordi internazionali, norme
particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna
e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le
consuetudini e le tradizioni locali.
3. Al
fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei
territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna
alpina è consentita la immissione di specie autoctone
previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica.
4. Le
regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini,
d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le
province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i
confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione
di tabelle esenti da tasse.
Art
12. Esercizio dell'attività venatoria.
- 1. L'attività venatoria si svolge per una concessione
che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che
posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2.
Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto
all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica
mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. E'
considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il
soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in
attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa
della medesima per abbatterla.
4. Ogni
altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non
avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto
salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco,
l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via
esclusiva in una delle seguenti forme:
a)
vagante in zona Alpi;
b) da
appostamento fisso;
c)
nell'insieme delle altre forme di attività venatoria
consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente
territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La
fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio
nel rispetto delle disposizioni della presente legge
appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non
costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna
selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo
10, comma 8, lettera d).
8.
L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia
compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di
licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili
all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo
per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni
persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad
animali ed a cose, nonchè di polizza assicurativa per
infortuni correlata all'esercizio dell'attività
venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o
invalidità permanente.
9. Il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede
ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i
massimali suddetti.
10. In
caso di sinistro colui che ha subito il danno può
procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia
di assicurazione presso la quale colui che ha causato il
danno ha contratto la relativa polizza.
11. La
licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità
su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio
venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente
legge e delle norme emanate dalle regioni.
12. Ai
fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì
necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato
dalla regione di residenza, ove sono indicate le
specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonchè
le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di
caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per
l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di
residenza è necessario che, a cura di quest'ultima,
vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni
sopramenzionate.
Art
13. Mezzi per l'esercizio
dell'attività venatoria.
- 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del
fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a
ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente
non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12,
nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento
singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro
non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di
altezza non inferiore a millimetri 40.
2. E'
consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne
(combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro
non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè l'uso
dell'arco e del falco.
3. I
bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal
cacciatore e non lasciti sul luogo di caccia.
4. Nella
zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con
canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatico salvo
che il relativo caricatore sia adattato in modo da non
contenere più di un colpo.
5. Sono
vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio
venatorio non esplicitamente ammessi dal presente
articolo.
6. Il
titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di
caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a
portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta
e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art
14. Gestione programmata della caccia. -
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e le province
interessate, ripartiscono il territorio
agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai
sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di
caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente
omogenei e delimitati da confini naturali.
2. Le
regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate,
possono, altresì, individuare ambiti territoriali di
caccia interessanti anche due o più province contigue.
3. Il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con
periodicità quinquennale, sulla base dei dati censurati,
l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito
territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal
rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli
che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso,
ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale (7/a).
4. Il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce
altresì l'indice di densità venatoria minima per il
territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che
è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e
tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto
tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che
praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e
il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo
11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
5. Sulla
base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda
all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in
un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio
alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver
accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche
compresi in una diversa regione, previo consenso dei
relativi organi di gestione.
6. Entro
il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia
di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12.
Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i
relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
7. Entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica
alle regioni e alle province gli indici di densità minima
di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le
regioni approvano e pubblicano il piano
faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che
non può prevedere indici di densità venatoria inferiore
a quelli stabili dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste. Il regolamento di attuazione del piano
faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le
modalità di prima costituzione degli organi direttivi
degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori
alpini, la loro durata in carica nonchè le norme relative
alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le
regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del
piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione
con periodicità quinquennale.
8. E'
facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali
di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata,
di ammettere nei rispettivi territori di competenza un
numero di cacciatori superiore a quello fissato dal
regolamento di attuazione, purchè si siano accertate,
anche mediante censimenti, modificazioni positive della
popolazione faunistica e siano stabiliti con legge
regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai
sensi del presente comma.
9. Le
regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione,
anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità
faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti
territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed,
inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero
dei cacciatori non residenti ammissibili e ne
regolamentano l'accesso.
10. Negli
organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve
essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari
complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei
rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul
territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito
da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale
presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20
per cento da rappresentanti degli enti locali.
11. Negli
ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione
promuove e organizza le attività di ricognizione delle
risorse ambientali e della consistenza faunistica,
programmata agli interventi per il miglioramento degli
habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici
ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la
ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il
territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale
dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni
dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento
(CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il
ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione
delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi
adatti alla nidificazione;
b) la
tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè
dei riproduttori;
c) la
collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della
difesa preventiva delle coltivazioni passibili di
danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali
in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di
ambientamento della fauna selvatica.
12. Le
province autorizzano la costituzione ed il mantenimento
degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui
ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del
piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che
importino preparazione del sito con modificazione e
occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso
del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno
privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di
entrata in vigore della presente legge, per la durata che
sarà definita dalla norme regionali, non è applicabile
l'articolo 10, comma 8, lettera h).
13.
L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed
è consentito a condizione che non si produca modifica di
sito.
14.
L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia
provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il
risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole
dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività
venatoria nonchè alla erogazione di contributi per
interventi previamente concordati, ai fini della
prevenzione dei danni medesimi.
15. In
caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al
presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
assegna ad esse il termine di novanta giorni per
provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del
Consiglio dei Ministri provvede in via sostitutiva, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
il Ministro dell'ambiente.
16. A
partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari
venatori delle province devono indicare le zone dove
l'attività venatoria è consentita in forma programmata,
quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone
dove l'esercizio venatorio non è consentito.
17. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze
esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed
ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
e nel rispetto dei principi della presente legge,
provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla
suddivisione territoriale, alla determinazione della
densità venatoria, nonchè alla regolamentazione per
l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.
Art
15. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione
programmata della caccia. -
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano
faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione
programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o
conduttori un contributo da determinarsi a cura della
amministrazione regionale in relazione alla estensione,
alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla
tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2.
All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui
al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla
istituzione delle tasse di concessione regionale di cui
all'articolo 23.
3. Il
proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare
sulla stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve
inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del
piano faunistico-venatorio, al Presidente della giunta
regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa e
esaminata entro sessanta giorni.
4. La
richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della
pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo
10. E' altresì accolta, in casi specificatamente
individuati con norme regionali, quando l'attività
venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia
di colture agricole specializzate nonchè di produzioni
agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di
ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o
di disturbo ad attività di rilevante interesse economico,
sociale o ambientale.
5. Il
divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle,
esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del
fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il
perimetro dell'area interessata.
6. Nei
fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è
vietato a chiunque, compreso il proprietario o il
conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir
meno delle ragioni del divieto.
7.
L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma
vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si
considerano in attualità di coltivazione: i terreni con
coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i
vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del
raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonchè a
mais per la produzione di seme fino alla data del
raccolto.
L'esercizio
venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni
in attualità di coltivazione individuati dalle regioni,
sentite le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite
le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di
protezione di altre colture specializzate o intensive.
8.
L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi
chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva
chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi
o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità
di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I
fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge e quelli che si intenderà
successivamente istituire devono essere notificati ai
competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori
dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a
loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
9. La
superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte
della quota dal 20 al 30 per centro del territorio
agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.
10. Le
regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con
presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo
le particolari caratteristiche ambientali e di carico per
ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale
esercizio è vietato nonchè le modalità di delimitazione
dei fondi stessi.
11.
Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6,
fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena
attuazione della presente legge nella stagione venatoria
1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui
all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire alla
stagione venatoria 1994-1995 le disposizioni di cui al
primo comma dell'articolo 842 del codice civile si
applicano esclusivamente nei territori sottoposti al
regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli
articoli 10 e 14.
Art
16. Aziende faunistico-venatorie e aziende
agri-turistico-venatorie.
- 1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i
limiti del 15 per cento del proprio territorio
agro-silvo-pastorale, possono:
a)
autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a
tassa di concessione regionale, con prevalenti finalità
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento
alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna
europea e a quella acquatica; dette concessioni devono
essere corredate di programmi di conservazione e di
ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo
naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è
consentita nelle giornate indicate dal calendario
venatorio secondo i piani di assestamento e di
abbattimento. In ogni caso, nelle aziende
faunistico-venatorie non è consentito immettere o
liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31
agosto;
b)
autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende
agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola,
soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali
sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la
stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le
aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere
preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo
faunistico;
b)
coincidere preferibilmente con il territorio di una o più
aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura
svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai
sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le
aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e
vallive possono essere autorizzate solo se comprendono
bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel
rispetto delle convenzioni internazionali.
4.
L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui
al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della
presente legge con la esclusione dei limiti di cui
all'articolo 12, comma 5.
Art
17. Allevamenti. -
1. Le regioni autorizzano, regolamentandola, l'allevamento
di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento,
ornamentale ed amatoriale.
2. Le
regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale
per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli
allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel
caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato
dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a
dare semplice comunicazione alla competente autorità
provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le
regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo
di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola
singola, consortile o cooperativa, possono consentire al
titolare, nel rispetto delle norme della presente legge,
il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività
con i mezzi di cui all'articolo 13.
Art
18. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.
- 1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito
abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle
seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie
cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31
dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia
turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae);
passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer
domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della
Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix);
pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda(Alectoris
barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus
capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
minilepre (Silvilagus floridamus);
b) specie
cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31
gennaio: storno (Sturnus vulgaris);
cesena (Turdu
pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo
sassello (Turdus iliacus);
fagiano (Phasianus
colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica
atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola
(Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus
aquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas
acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas
clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya
fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba
palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla
coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente
(Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola);
taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus);
cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus
vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia
grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus
glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie
cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus
mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di
monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca);
camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus
capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama);
muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione
sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1
novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
2. I
termini di cui al comma 1 possono essere modificati per
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali
delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano
le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica. I termini devono essere comunque
contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno
nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma
1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla
preventiva predisposizione di adeguati piani
faunistici-venatori. La stessa disciplina si applica anche
per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di
piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni:
la caccia di selezione agli ungulati può essere
autorizzata a far tempo dal 1 agosto nel rispetto
dell'arco temporale di cui al comma 1.
3. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i
nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro
sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o
dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali.
Il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per
la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle
specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive
comunitarie e alle convenzioni internazionali
sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle
singole specie sul territorio.
4. Le
regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario
regionale e il regolamento relativi all'intera annata
venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2
e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da
abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5. Il
numero delle giornate di caccia settimanali non può
essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la
libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì
e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria
è in ogni caso sospeso.
6. Fermo
restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e
venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali,
possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare
diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla
fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra
il 1 ottobre e il 30 novembre.
7. La
caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole
fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è
consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è
consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da
appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
Art
19. Controllo della fauna selvatica.
- 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi
prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna
selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e
motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o
per sopravvenute particolari condizioni ambientali,
stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le
regioni, per la migliore gestione del patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari,
per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico-artistico, per la tutela delle produzioni
zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo
delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate
alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente,
viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi
ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei
predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di
abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle
guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni
provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei
proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i
piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio
venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie
comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le
province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i
piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre
persone, purchè munite di licenza per l'esercizio
venatorio.
Art
20. Introduzione di fauna selvatica dall'estero.
- 1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva,
purchè appartenente alle specie autoctone, può
effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di
miglioramento genetico.
2. I
permessi d'importazione possono essere rilasciati
unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed
attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine
di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali
quarantene e relativi controlli sanitari.
3. Le
autorizzazioni per la attività di cui al comma 1 sono
rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste
su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
nel rispetto delle convenzioni internazionali.
Art
21. Divieti. - 1.
E' vietato a chiunque:
a)
l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e
privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni
adibiti ad attività sportive;
b)
l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi
naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente
alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve
naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6
dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria
legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della
predetta legge entro il 1 gennaio 1995, provvedendo nel
frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi
naturali regionali anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima:
c)
l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle
zone di ripopolamento e cattura, nei centri di
riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali
ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni
regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli
alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d)
l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello
Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio
insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano
beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da
tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
e)
l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre
pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel
raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza
inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione
ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade
poderali ed interpoderali;
f)
sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con
uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da
distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la
gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione
di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o
a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e
di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di
trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed
altre aree delimitate destinate al ricovero ed
all'alimentazione del bestiame nel periodo di
utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il
trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre
zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo
di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non
consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge
e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso
venatorio che non siano scariche e in custodia;
h)
cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero
utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute
impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi
d'acqua;
i)
cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da
aeromobili;
l)
cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine
agricole in funzione;
m)
cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte
di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi,
secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
n)
cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi
d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti
da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o)
prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi
e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei
casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di
fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a
sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso,
se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive
alla competente amministrazione provinciale;
p) usare
richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo
5;
q) usare
richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia
agli acquatici;
r) usare
a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero
legati per le ali e richiami acustici a funzionamento
meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o
senza amplificazione del suono;
s)
cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria
della pesca o dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle
valli da pesca, quando il possessore le circondi con
tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
t)
commerciare fauna selvatica morta non proveniente da
allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere
gastronomico;
u) usare
munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche
o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive,
trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni
similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo
munite di silenziatore o impostate con scatto provocato
dalla preda; fare impiego di balestre;
v)
vendere a privati e detenere da parte di questi reti da
uccellagione;
z)
produrre, vendere e detenere trappole per la fauna
selvatica;
aa)
l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli
a partire dal 1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb)
vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o
morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente
riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non
appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas
platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di
Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix);
fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba
palumbus);
cc) il
commercio di esemplari vivi di specie di avifauna
selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
dd)
rimuovere, danneggiare o comunque rendere idonee al loro
fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della
presente legge o delle disposizioni regionali a specifici
ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 635 del codice penale;
ee)
detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna
selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami
vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente
legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la
cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con
le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso
dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le
regioni non provvedono entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma5, ad istituire le zone di
protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle
regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le
suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa
marina del continente e delle due isole maggiori; le
regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite
tabelle esenti da tasse.
3. La
caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati
dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza
di mille metri dagli stessi.
Art
22. Licenza di
porto di fucile per uso di caccia e abilitazione
all'esercizio venatorio.
- 1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è
rilasciata in conformità alle leggi di pubblica
sicurezza.
2. Il
primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha
conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a
seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione
nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
3. La
commissione di cui al comma 2 è composta da esperti
qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4,
di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in
scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le
regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli
esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle
seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b)
zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di
riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e
munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela
della natura e principi di salvaguardia della produzione
agricola;
e) norme
di pronto soccorso.
5.
L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in
tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.
6. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle
caratteristiche innovative della legge stessa.
7.
L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria,
oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per
il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per
sostenere gli esami il candidato deve essere munito del
certificato medico di idoneità.
9. La
licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata
di sei anni e può essere rinnovata su domanda del
titolare corredata di un nuovo certificato medico di
idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda
stessa.
10. Nei
dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il
cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se
accompagnato da cacciatore in possesso di licenza
rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso
violazioni alle norme della presente legge comportanti la
sospensione o la revoca della licenza ai sensi
dell'articolo 32.
11. Le
norme di cui al presente articolo si applicano anche per
l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del
falco.
Art
23. Tasse di
concessione regionale. -
1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari
per realizzare i fini previsti dalla presente legge e
dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad
istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
successive modificazioni, per il rilascio
dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui
all'articolo 22.
2. La
tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e
può essere fissata in misura non inferiore al 50 per
cento e non superiore al 100 per cento della tassa
erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641 (12), e successive modificazioni.
Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore
eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel
caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso
di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La
tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al
cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito
territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta
qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I
proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati
anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento
di progetti di valorizzazione del territorio presentati
anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che,
nell'ambito della programmazione regionale, contemplino,
tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento
di fauna selvatica nonchè dei riproduttori nel periodo
autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di
ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme
di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a
tecniche colturali e tecnologie innovative non
pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione
agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e
alla conoscenza scientifica e culturale della fauna
ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine
di prevenire incendi.
5. Gli
appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della
fauna selvatica allo stato naturale, le aziende
faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie
sono soggetti a tasse regionali.
Art
24. Fondo
presso il Ministero del tesoro. -
1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del
tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è
alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di
cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641 e successive modificazioni
2. Le
disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo
di ciascun anno con decreto del Ministero del tesoro, di
concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e
delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per
cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti
istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale;
b) 1 per
cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato
italiano al Consiglio internazionale della caccia e della
Conservazione della selvaggina;
c) 95 per
cento fra le associazioni venatorie nazionali
riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata
consistenza associativa.
3.
L'addizionale di cui al presente articolo non è compiuta
ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.
4.
L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali
riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse
al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art
25. Fondo di garanzia per le vittime della caccia.
- 1. E' costituito presso l'Istituto nazionale delle
assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della
caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati
dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:
a)
l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni
non sia identificato;
b)
l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni
non risulti coperto dall'assicurazione per la
responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12,
comma 8.
2.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il
risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che
abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente
superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto
per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il
risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il
medesimo limite massimo di cui al citato articolo12, comma
8, nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia
superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale
ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato
articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità
permanente, la qualifica di vivente a carico e la
percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a
favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate
in base alle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante il testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. Le
modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale
delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime
della caccia sono stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Le
imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8,
sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale
delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia, un contributo da
determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la
predetta assicurazione. La misura del contributo è
determinata annualmente con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel
limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento
del contributo. Nel primo anno di applicazione della
presente legge il contributo predetto è stabilito nella
misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo
responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo
bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo
sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo
12, comma 8.
5.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito
il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di
regresso nei confronti del responsabile del sinistro per
il recupero dell'indennizzo pagato nonchè dei relativi
interessi e spese.
Art
26.
Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e
dall'attività venatoria. -
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili
arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate
sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica,
in particolare da quella protetta, e dall'attività
venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo
destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale
affluisce anche una percentuale dei proventi di cui
all'articolo 23.
2. Le
regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare
il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo
per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti
rappresentanti di strutture provinciali delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente
rappresentative.
3. Il
proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a
denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui 2,
che procede entro trenta giorni alle relative verifiche
anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta
giorni successivi alla liquidazione.
4. Per le
domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il
procedimento deve concludersi è direttamente disposto con
norma regionale.
Art
27. Vigilanza venatoria.
- 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge
e delle leggi regionali è affidata:
a) agli
agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle
regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della
legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono
portare durante il servizio e per i compiti di istituto le
armi da caccia di cui all'articolo 13 nonchè armi con
proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate
e detenute in conformità al regolamento di cui
all'articolo 5, comma 5, legge 7 marzo 1986, n. 65.
b) alle
guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole
e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle
associazioni di protezione ambientale riconosciute dal
Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la
qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La
vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli
ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale
dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e
regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e
campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è
affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile
riconosciute da leggi regionali.
3. Gli
agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito
della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La
qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a
norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a
cittadini in possesso di un attestato di idoneità
rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito
esame. Le regioni disciplinano la composizione delle
commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la
presenza tra loro paritaria di rappresentanti di
associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli
agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è
vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio
in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie
volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante
l'esercizio delle loro funzioni.
6. I
corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per
lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio
venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e
sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono
essere organizzati anche dalle associazioni di cui al
comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le
province coordinano l'attività delle guardie volontarie
delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8. Il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in
ordine alle attività delle associazioni di cui al comma
1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed
utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I
cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia
venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della
presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità
di cui al comma 4.
Art
28. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza
venatoria. - 1. I
soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi
dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona
trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in
esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della
licenza di porto di fucile per uso di caccia, del
tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del
contrassegno della polizza di assicurazione nonchè della
fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei
casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti
che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono
al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi
di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi
autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al
medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed
e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso
confiscati.
3. Quando
è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli
ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico
localmente preposto alla disciplina dell'attività
venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a
liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti
liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di
provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla
successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in
caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti
liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli
agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente
pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma
ricavata a disposizione della persona cui è contestata
l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito
non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste,
l'importo relativo deve essere versato su un conto
corrente intestato alla regione.
4. Della
consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli
ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel
quale sono descritte le specie e le condizioni degli
esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo
ai fini penali.
5. Gli
organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia
giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di
denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività
venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione
vigente, nei quali devono essere specificate tutte le
circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del
contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono
ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni
vigenti.
6. Gli
agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano
prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15
dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche e
integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni
di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui
all'articolo 9 della medesima legge.
Art
29. Agenti dipendenti degli enti locali. 1.
Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo
1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui
sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di
polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per
lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria,
esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono
comandati a presentare servizio, e portano senza licenza
le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in
quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli
stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione
delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti
dalla presente legge, e gli altri atti indicati
dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.
Art
30. Sanzioni penali.
- 1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente
legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti
sanzioni:
a)
arresto da tre mesi ad un anno o l'ammena da lire
1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in
periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di
chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b)
l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000
a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene
mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui
all'articolo 2;
c)
l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire
2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o
detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo ,
muflone sardo;
d)
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a
lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi
nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve
naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei
terreni adibiti ad attività sportive;
e)
l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a
lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
f)
l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire
1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di
silenzio venatorio;
g)
l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o
detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale
alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia
vietato l'abbattimento;
h)
l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o
detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la
caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore
a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati.
La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con
l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21,
comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si
applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i)
l'arresto a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per
chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti
o da aeromobili;
l)
l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000
a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal
fine fauna selvatica in violazione della presente legge.
Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e
g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la
violazione delle disposizioni della presente legge in
materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le
medesime sanioni che sono comminate per l'abbattimento
degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento
descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le
modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di tassidermia e
imbalsamazione.
3. Nei
casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli
624,625 e 626 del codice penale. Salvo quanto
espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in
materia di armi.
4. Ai
sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-AltoAdige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni
penali stabilite dal presente articolo si applicano alle
corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi
provinciali.
Art
31. Sanzioni amministrative.
- 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente
legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia
previsto dalla legge come reato, si applicano seguenti
sanzioni amministrative:
a)
sanzioni amministrativa da lire 400.000a lire 2.400.000
per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella
prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b)
sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000
per chi esercita la caccia senza avere stipulato la
polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c)
sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000
per chi esercita la caccia senza aver effettuato il
versamento delle tasse di concessione governativa o
regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d)
sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000
per chi esercita senza autorizzazione la caccia
all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri
pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e
comprensori destinati alla caccia programmata; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire
500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione
la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le
sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di
un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in
un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia
vicini a quello autorizzato;
e)
sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000
per chi esercita la caccia in zone di divieto non
diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f)
sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000
per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel
caso di violazione delle disposizioni emanate dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano
per la protezione delle coltivazioni agricole; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire
500.000 a lire 3.000.000;
g)
sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000
per chi esercita la caccia in violazione degli orari
consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in
numero non superiore a cinque; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire
2.400.000;
h)
sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000
per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in
violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai
sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire
3.000.000;
i)
sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per
chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino
regionale;
l)
sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per
ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla
violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre
introduzioni;
m)
sanzione amministrativa da lire 50.000 a 300.000 per chi,
può essendone munito, non esibisce, se legittimamente
richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il
tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo
se l'interessato esibisce il documento entro cinque
giorni.
2. Le
leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso
improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le
regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino
di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari
infrazioni o violazioni delle norme regionali
sull'esercizio venatorio.
4. Resta
salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento
per la disciplina delle armi e in materia fiscale e
doganale.
5. Nei
casi previsti dal presente articolo non si applicano gli
articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per
quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689 e successive modificazioni.
Art
32.
Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di
porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione
dell'esercizio. -
1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30,
nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definita
o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una
delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo,
l'autorità amministrativa dispone:
a) la
sospensione della licenza di porto di fucile per uso di
caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi
previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a),
b), d), ed i), nonchè relativamente aui fatti previsti
dallo stesso comma, lettere f), g), e h), limitatamente
alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo
comma, n. 1, del codice penale;
b) la
revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia
ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni,
nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1,
lettere c) ed e), nonchè, relativamente ai fatti previsti
dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle
ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma
, n. 1, del codice penale;
c)
l'esclusione definitiva della concessione della licenza di
porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal
predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), ed e),
limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo
99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
d) la
chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo
provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese,
nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1,
lettera l); nelle ipotesidi recidiva di cui all'articolo
99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o
la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro
mesi.
2. I
provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal
questore della provincia del luogo di residenza del
contravventore, a seguito della comunicazione del
competente ufficio giudiziario, quando è effettuata
l'oblazione ovvero quando diviene definito il
provvedimento di condanna.
3. Se
l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta
giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà
notizia delle contestazioni effettuate a norma
dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed
i), al questore, il quale può disporre la sospensione
cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma
delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Oltre
alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si
applica il provvedimento di sospensione per un anno della
licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi
indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a),
nonchè, laddove la violazione sia nuovamente commessa,
nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del
medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata
lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è
disposta per un periodo di tre anni.
5. Il
provvedimento di sospensione della licenza di porto di
fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal
questore della provincia del luogo di residenza di chi ha
commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte
dell'autorità amministrativa competente, che è stato
effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione
pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il
relativo giudizio.
6.
L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni
effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può
valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro
temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica
sicurezza.
Art
33. Rapporti sull'attività di vigilanza.
- 1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui
all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di
ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo
nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite
dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti
alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in
relazione alle singole fattispecie di illecito e un
prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e
delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore
comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il
mese di aprile di ciscun anno, i dati numerici inerenti
alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
2. I
rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento
entro il mese di ottobre di ciscun anno.
Art
34. Associazioni venatorie. -
1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le
associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono
chiedere di essere riconosciute agli effetti della
presente legge, purchè posseggano i seguenti requisiti:
a)
abbiano finalità ricreative, formative e
tecnico-venatorie;
b)
abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile
organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi
periferici;
c)
dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad
un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato
dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31
dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la
presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le
associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4.
Qualora vengano meno i requisiti previsti per il
riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento
stesso.
5. Si
considerano riconosciute agli effetti della presente legge
la Federazione italiana della caccia e le associazioni
venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani,
Associazione nazionale libera caccia, ARCI-caccia, Unione
nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori
selvaggina, Associazione italiana della caccia -
Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi
dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della
caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n.
1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2
agosto 1967, n. 799.
6. Le
associazioni venatorie nazionali riconosciute sono
sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste.
Art
35. Relazione sullo stato di attuazione della legge.
- 1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni
trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e
al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione
della presente legge.
2. Sulla
base della relazione di cui al comma 1, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una
relazione complessiva sullo stato di attuazione della
presente legge.
Art
36. Disposizioni transitorie.
- 1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle
regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre
1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della
concessione sono regolate in base al provvedimento di
concessione.
2. Su
richiesta del concessionario, le regioni possono
trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al
comma 1 in aziende agrituristico-venatorie.
3. Coloro
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
detengano richiami vivi appartenenti a specie non
consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne
detengano un numero superiore a quello stabilito dalla
presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente
competente.
4. In
sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste definisce l'indice di densità venatoria
minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte
dei soggetti partecipanti al procedimento di
programmazione ai sensi della presente legge, degli atti
di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano
la piena attuazione della legge stessa nella stagione
venatoria 1994-1995.
6. Le
regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed
alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
stessa.
7. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome, entro
il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria
legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla
presente legge nei limiti della Costituzione e dei
rispettivi statuti.
Art
37. Disposizioni finali.
- 1. E' abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed
ogni altra disposizione in contrasto con la presente
legge.
2. Il
limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al
sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25
marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21
febbraio 1990, n. 36, è soppresso.
3. Fermo
restando le disposizioni che disciplinano l'attività
dell'ente nazionale per la protezione degli animali, le
guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di
esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della
presente legge e delle leggi regionali in materia di
caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).
|